L’art. 115 del codice di procedura civile.
L’art. 115 c.p.c. stabilisce il principio di non contestazione: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita…”, ovvero che il giudice, nel giungere alla decisione, deve valutare non solo le prove proposte dalle parti, ma anche i fatti non specificatamente contestati, i quali divenendo (tra le parti), dunque, pacifici assumono la forma di prova raggiunta.
La contestazione dev’essere:
specifica;
la genericità equivale a non contestazione;
la contestazione deve riguardare, sia i fatti principali, sia quelli secondari, visto che la legge in oggetto non pone alcuna differenziazione;
l’art. 115 c.p.c. riguarda tutte le parti, ivi compresi i terzi;
la contestazione specifica va effettuata nel primo scritto difensivo.
Cassazione civ., sez. I, 27-02-08, n. 5191, in Mass. Giur. It., 2008: “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto”.
Per cui la contestazione solo generica -non specifica- (ai sensi dell’art. 115 c.p.c.), -o comunque anche se specifica, ma non operata nella prima difesa utile– da parte di chi ha l’onere e l’interesse di contestare, su fatti, sia principali, sia secondari, rende questi fatti pacifici assumendo, dunque, la forma di prova raggiunta.
Si pensi, in tal senso, a quanto possa essere importante il diligente lavoro dell’avvocato, il quale dovrà avere precisa e puntuale cura (con articolate, intuitive, e fondate, deduzioni), sia di mettere la parte avversaria (ove, questa, ovviamente, sia nella posizione di infondatezza…) nella posizione di dover rispondere a specifici fatti (primari e secondari), sia di porre, ove questi fatti, ai sensi del citato art. 115 c.p.c., divenissero pacifici, il giusto rilievo davanti al giudice ai fini della decisione.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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