(brevi note su legge e diritto) – Dal 2022 è reato anche il semplice accesso intenzionale a siti contenenti materiale pedopornografico.

Dal mese di febbraio 2022 è reato anche il semplice accesso intenzionale (consapevole) a siti contenenti materiale pornografico realizzato con minori degli anni diciotto (pedopornografia).

Dal 2022 è reato anche il semplice accesso intenzionale (consapevole) a siti contenenti materiale pornografico realizzato con minori degli anni diciotto (pedopornografia).
Dal 2022 è reato anche il semplice accesso intenzionale a siti contenenti materiale pedopornografico.

Dispositivo (aggiornato) dell’art. 600 quater del codice penale.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

In data 1 febbraio 2022 è entrata in vigore (pubblicata nella G.U. il 17 gennaio 2022, n. 12), con l’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 238 del 23 dicembre 2021, la modifica all’art. 600 quater del codice penale, la cui novità di rilievo attiene, in particolare, a quanto riguarda l’accesso intenzionale (consapevole) a siti contenenti materiale pedopornografico che, di fatto, diventa reato (mentre in precedenza, in tal senso, lo era solo lo scaricamento e la detenzione…).

Perché si configuri il reato, quindi, è necessario un accesso intenzionale, ossia finalizzato alla fruizione del materiale pedopornografico.

Dal tenore letterale della norma si intende esclusa la condotta non intenzionale, ossia non consapevole, da parte di chi accede al sito internet contenente, per l’appunto, materiale pedopornografico; in altre parole per integrarsi il reato in questione è richiesta la piena consapevolezza e la piena volontà nella condotta in oggetto.

Inoltre, la locuzione ‘senza giustificato motivo‘, implicitamente, fa rilevare la scriminante per chi dovesse accedere a siti contenenti materiale pedopornografico per finalità di indagine, di inchieste giornalistiche o di cronaca.

E’ utile, dunque, ribadire, visto l’inserimento di recente di tale modifica (non di immediata individuazione per il cittadino comune) e la ancora scarsa informazione, in tal senso, che, a partire dalla data di entrata in vigore (1 febbraio 2022) della citata modifica all’art. 600 quater del codice penale, è reato anche il semplice accesso intenzionale (consapevole) a siti contenenti materiali pedopornografici.

A tal fine, ove si dovesse incorrere in siti del genere, sarà utile e doveroso segnalare, il relativo link, sul sito, a ciò deputato, della polizia postale.

In una mia ricerca personale, al fine di meglio poter conoscere l’argomento oggetto del presente articolo e quanto potesse realmente essere diffuso anche su siti non propriamente ‘sospetti’, ho potuto rilevare (con le conseguenti dovute segnalazioni alla polizia postale) che immagini o video di pornografia minorile si insediano, oltre che su diversi siti dedicati al porno (finanche tra i più, in tal senso, conosciuti e visitati…), anche su alcuni social network e su alcuni siti generalisti dedicati al caricamento e alla condivisione di video (o file di musica) leciti e legittimi, ma che vengono anche usati, evidentemente da taluni, finanche per il caricamento e la condivisione di video illegali.

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N.B. Stefano Ligorio, in ambito di tematiche legali, è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

Stefano Ligorio