In tema di ricettazione (art. 648 c.p.), l’ipotesi attenuata (co. 2 dell’art. 648 c.p.) deve essere valutata in relazione a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto.

La Corte di Cassazione penale, Sezione II, con sentenza n. 47631, del 2008, ha statuito che: “In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal comma 2 dell’art. 648 c.p. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e cioè non solo con riguardo alla qualità della res provento del delitto. L’aspetto patrimoniale del valore della cosa, infatti, non è né esclusivo, né decisivo, dovendosi considerare ogni elemento della vicenda; il valore della cosa, le modalità e i motivi dell’azione, la personalità del colpevole e la condotta complessiva di quest’ultimo”,
in tema di ricettazione (art. 648 c.p.), l’ipotesi attenuata (co. 2 dell’art. 648 c.p.) deve essere valutata in relazione a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto (valore della cosa, modalità e motivi dell’azione, personalità e condotta complessiva del colpevole).
***
***
Altri articoli sul tema li trovi anche qui.
N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.