Il giudice minorile, nel concedere il perdono giudiziale, deve fondare la ragionevole presunzione che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati sui previsti parametri, oggettivi e soggettivi; ove ritenga di potersi basare anche su uno solo di tali elementi deve esporre, in tal senso, una puntuale motivazione.

La Corte di Cassazione penale, Sezione I, con sentenza n. 45080, del 2008, ha statuito che: “E’ erronea la decisione del giudice minorile che, nel concedere il perdono giudiziale, abbia fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, sul solo fatto dell’incensuratezza dell’imputato, giacché l’assenza di precedenti penali è solo uno dei tanti parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’art. 133 c.p. ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169 c.p.). In proposito, se è vero che il giudice può basarsi anche su uno solo di tali elementi, egli deve, in simili casi, dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere una puntuale motivazione circa le ragioni per cui un solo dato prevalga in modo così determinante sugli altri parametri. Questa necessità è ancora più stringente nel processo minorile atteso che ad entrare in gioco è la personalità non ancora formata di un minore”,
il giudice minorile, nel concedere il perdono giudiziale, deve fondare la ragionevole presunzione che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati sui parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’art. 133 c.p. ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169 c.p.); ove ritenga di potersi basare anche su uno solo di tali elementi deve esporre una puntuale motivazione circa le ragioni per cui un solo dato prevalga in modo così determinante sugli altri parametri.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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Grazie di cuore per il consiglio…
Cercherò di capire come fare e di provvedere quanto prima… 🙂
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Appena inserito il ‘traduttore’ in alto a destra…
Era già presente, ma adesso l’ho evidenziato sia nel posizionamento sia con adeguato ‘titolo’…
In ogni articolo, da pc, lo vedrai in quella posizione, così, agevolmente, potrai leggere il contenuto nella tua lingua, mentre da dispositivi mobili comparirà poco dopo la fine del contenuto di ogni singolo articolo o pagina.
Ancora grazie per il tuo prezioso consiglio 🙂
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