Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell’ambito del giudizio di primo grado.

La Corte di Cassazione, Sez. 3, con ordinanza n. 25823, del 01/09/2022, ha statuito che: “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio che si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell’ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se vi vengano introdotte, il giudice le può ignorare senza che la sentenza sia ingiusta, ferma la possibilità per la parte di ribadire – ovvero riproporre con una consulenza tecnica di parte – le contestazioni in questione in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c. nella versione ‘ratione temporis’ applicabile”,
le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell’ambito del giudizio di primo grado.
***
***
Altri articoli sul tema li trovi anche qui.
N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.