Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico.

La Corte di Cassazione penale, Sezione VI, con sentenza n. 45808, del 2008, ha statuito che: “Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, non è necessario il dolo specifico, ossia che l’agente debba prefiggersi lo scopo di rendere abitualmente dolorosa la vita delle sue vittime, a causa di una inclinazione prevaricatoria, ma è invece sufficiente il dolo generico, ovvero che il soggetto abbia la coscienza e volontà di mantenere abitualmente un comportamento che sia causa di sofferenze e abbia effetto di degradazione dei rapporti con i conviventi”,
ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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