Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché non sia dettato da un abuso dello strumento processuale e avvenga nel rispetto dei termini di cui all’art. 167 c.p.c.

La Corte di Cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 25934, del 02/09/2022, ha statuito che: “Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all’art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.”,
il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché non sia dettato da un abuso dello strumento processuale e avvenga nel rispetto dei termini di cui all’art. 167 c.p.c.
***
***
Altri articoli sul tema li trovi anche qui.
N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.