Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato può nominare un unico difensore, non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati.

La Corte di Cassazione, SS.UU, con sentenza n. 28468, del 30 settembre 2022, ha statuito che: “Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione”,
nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato può nominare un unico difensore, non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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