(brevi note su legge e diritto) – Nel procedimento disciplinare è possibile nominare un unico difensore.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato può nominare un unico difensore, non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati.

Brevi note su legge e diritto di Stefano Ligorio. Nel procedimento disciplinare è possibile nominare un unico difensore.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato può nominare un unico difensore, non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati.
Nel procedimento disciplinare è possibile nominare un unico difensore.

La Corte di Cassazione, SS.UU, con sentenza n. 28468, del 30 settembre 2022, ha statuito che: Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione”,

nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato può nominare un unico difensore, non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati.

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