L’onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova) sussiste soltanto per i fatti dedotti nel processo e, dunque, noti alla parte.

La Corte di Cassazione civile n. 2174/2021 statuisce che: “L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”,
l’onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova) sussiste soltanto per i fatti dedotti nel processo e, dunque, noti alla parte.
Leggi anche: Legge e Diritto – Il principio di non contestazione -art. 115 c.p.c.-.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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