(brevi note su legge e diritto) – L’onere di contestazione.

L’onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova) sussiste soltanto per i fatti dedotti nel processo e, dunque, noti alla parte.

Brevi note su legge e diritto di Stefano Ligorio. L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova) sussiste soltanto per i fatti dedotti nel processo e, dunque, noti alla parte.
L’onere di contestazione.

La Corte di Cassazione civile n. 2174/2021 statuisce che: L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”,

l’onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova) sussiste soltanto per i fatti dedotti nel processo e, dunque, noti alla parte.

Leggi anche: Legge e Diritto – Il principio di non contestazione -art. 115 c.p.c.-.

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