La controversa in relazione alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella l. n. 76 del 2021) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di Cassazione, Sez. U, con ordinanza n. 28429, del 29/09/2022, ha statuito che: “In tema di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella l. n. 76 del 2021, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che viene in rilievo un diritto soggettivo – ossia continuare ad esercitare la professione sanitaria, nonostante l’inadempimento all’obbligo vaccinale – nei cui confronti la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale, venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa”,
la controversa in relazione alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale (introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella l. n. 76 del 2021) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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Grazie… 🙂
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