La parte che deduca, in sede di impugnazione, un fatto non contestato è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto.

La Corte di Cassazione civile n. 31619/2018 statuisce che: “Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare”,
la parte che, secondo il principio di non contestazione, deduca, in sede di impugnazione, un fatto non contestato è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.
Leggi anche: Legge e Diritto – Il principio di non contestazione -art. 115 c.p.c.-.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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