(brevi note su legge e diritto) – Deduzione di un fatto non contestato (secondo il principio di non contestazione) in sede di impugnazione.

La parte che deduca, in sede di impugnazione, un fatto non contestato è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto.

Brevi note su legge e diritto di Stefano Ligorio. Il principio di non contestazione - sede di impugnazione. La parte che in sede di impugnazione deduca un fatto non contestato, secondo il principio di non contestazione,  è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.
Deduzione di un fatto non contestato (secondo il principio di non contestazione) in sede di impugnazione.

La Corte di Cassazione civile n. 31619/2018 statuisce che: Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare,

la parte che, secondo il principio di non contestazione, deduca, in sede di impugnazione, un fatto non contestato è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.

Leggi anche: Legge e Diritto – Il principio di non contestazione -art. 115 c.p.c.-.

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