Ove il contratto d’opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30777, del 29-10-2021 (Rv. 662569 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: “Il prestatore d’opera, per adempiere esattamente l’obbligo assunto, deve eseguire l’‘opus’ a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell’attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l’ordinaria diligenza dell’’homo eiusdem condicionis ac professionis’, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d’opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l’oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di ‘voler risparmiare’” (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224, Cod. Civ. art. 1218),
ove il contratto d’opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore (il quale ha l’obbligo di eseguire il lavoro a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti) è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l’oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di ‘voler risparmiare’.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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