In materia contrattuale le caparre, le clausole penali e altre simili, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18550, del 30-06-2021 (Rv. 661625 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386),
in materia contrattuale le caparre, le clausole penali e altre simili, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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