In tema di determinazione dell’assegno divorzile, la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento percepite dalla madre convivente dell’ex coniuge non possono essere considerati fattori integrativi della sua autosufficienza economica.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35709, del 19-11-2021 (Rv. 663112 – 01-cortedicassazione.it), ha statuito che: “In tema di determinazione dell’assegno divorzile, non possono essere considerati quali fattori integrativi dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge istante la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento percepite dalla madre convivente atteso che quanto integra il reddito di assistenza al genitore non può implementare il reddito dell’ex coniuge stante la diversa funzione assolta dagli istituti” (Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01-12-1970 n. 898 art. 5 co. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 443),
in tema di determinazione dell’assegno divorzile, la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento percepite dalla madre convivente dell’ex coniuge non possono essere considerati fattori integrativi della sua autosufficienza economica.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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