La cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, la qualità di creditori (o debitori) solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29324, del 21-10-2021 (Rv. 662563 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: “La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Civ. art. 2727),
la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni (ai sensi del co. 2 dell’art. 1298 c.c.), la qualità di creditori (o debitori) solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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