(brevi note su legge e diritto) – L’atto di costituzione in mora.

L’atto di costituzione in mora ha effetto solo se giunge nella sfera di dominio e controllo del destinatario.

L'atto di costituzione in mora. Stefano Ligorio
L’atto di costituzione in mora.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27412, del 08-10-2021 (Rv. 662416 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 co. 4, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.),

l’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio (art. 1335 c.c.), il quale interrompe la prescrizione (art. 2943, co. 4, c.c.), ma per avere effetto deve giungere nella sfera di dominio e controllo del destinatario (ovvero sua dimora o domicilio, o luogo di regolare frequentazione per lo svolgimento della propria attività lavorativa, o altro luogo preventivamente indicato o pattuito).

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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