Scrittura privata e querela di falso.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29912, del 25-10-2021 (Rv. 662610 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: “La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell’intero contenuto al suo sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso” (Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221),
una volta che è intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, questa, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell’intero contenuto al suo sottoscrittore, il quale, ove disconosca di essere autore (totalmente o parzialmente) delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la predetta presunzione, deve proporre querela di falso.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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