
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27847, del 12-10-2021 (Rv. 662803 – 01 – cortedicassazione.it), ha statuito che: “Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.“ (Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.),
il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., attiene unicamente all’apprezzamento di merito (insindacabile in sede di legittimità), per cui la denuncia della violazione delle predette regole (da parte del giudice di merito) non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.), bensì un errore di fatto (censurato dall’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.).
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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