A seguito di un commento postato, da un utente (il quale si ringrazia anche in questa sede per il suo intervento), a un mio precedente articolo dal titolo: Riflessioni – La libertà di espressione e di opinione ai tempi della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), ho deciso di scrivere il presente articolo cercando di argomentare, in modo articolato (anche riprendendo alcuni spunti contenuti in altri miei articoli che trattano lo stesso tema), la questione di interesse.
(di seguito si riporta, testualmente, il commento in oggetto): “Sinceramente, rimango sempre più basito, quando sento tirare in ballo paroloni come democrazia, libertà, discriminazioni… quando si parla di prevenzione e lotta alla pandemia. È un po’ come se si pretendesse di affrontare il virus con le armi della politica, dunque della dialettica. Ma credo che, il problema, soprattutto mentale e politico, a mio modestissimo parere, sia quello di riconoscere, o meno, proprio lo stato di pandemia. Se si propende per il disconoscimento, è chiaro che, a torto o ragione, si lotta contro le misure che si ritengono pretestuose ed antidemocratiche. Ma, se si riconosce la condizione di emergenza pandemica, pare naturale che si debbano prendere misure in cui il singolo è obbligato a rispettare delle regole che possano contribuire a frenare, se non impedire il contagio. Tutto qua: non ci sono mediazioni possibili. Perché il virus non è contrattabile, soprattutto non obbedisce a logiche politiche, partitiche o di convenienza individuale. Casomai è inevitabile la contrapposizione tra chi, riconoscendo lo stato di necessità, ravvisa, in coloro che non lo riconoscono, un reale pericolo per la propria incolumità e della società intera. Personalmente, dando per effettiva e reale la minaccia covid, trovo adeguata la politica fin qui perseguita dei governi Conte e Draghi, pur se perfettibile e piena di errori. Però sostanzialmente corretta nel conseguire una sorta di riduzione del danno. Anche alla luce di quanto è avvenuto e sta avvenendo nelle più svariate parti del mondo”.
Ecco perché il Green Pass obbligatorio è illegittimo.
No vax e no green pass: le ragioni spiegate, una volta per tutte, con chiarezza.

No vax e no green pass: le ragioni spiegate, una volta per tutte, con chiarezza.
Partendo dal presupposto che l’infezione da Sars-CoV-2, certamente, esiste e che risulta essere, in molti casi, una malattia seria, e premettendo che bisogna, generalmente, essere sempre ‘contenti’ di fronte al manifestare di una forza di opposizione verso uno stato generale delle cose, o una legge, o una qualsivoglia altra cosa, in quanto ciò che può equilibrare o migliorare le medesime cose è, e da sempre, il confronto tra chi certe cose le fa e chi certe cose, magari anche solo nei modi e/o nei tempi, le contesta,
espongo 3 motivi per precisare e specificare il perché non sono favorevole alla vaccinazione ‘obbligatoria’ di massa con gli odierni vaccini anti Covid-19, e soprattutto perché sono assolutamente contrario al green pass, il quale, così come istituito in Italia (ma non solo in Italia), è illegittimo e ingiusto:
MOTIVO 1.
chi scrive crede fermamente nella scienza (quella rigorosa e fondata, non su opinioni, ma sulle prove e sulla regola della ‘riproducibilità delle cose’) e, dunque, nello smisurato benessere indotto dalla ricerca medica e farmacologica, non essendo, inoltre, minimamente contrario ai vaccini (ritenendoli, generalmente, farmaci efficaci e utilissimi), tuttavia è evidente che gli odierni vaccini anti covid-19 non sono stati (viste le circostanze tutte dell’emergenza) oggetto, almeno nella tempistica, di rigorosi studi scientifici.
Un vaccino, per potersi ritenere scientificamente efficace e sicuro, deve seguire un preciso, rigoroso, e attento, studio anche sperimentale (fatto di un minuzioso monitoraggio clinico della durata di diversi anni) atto a confermarne -scientificamente- l’efficacia e ad escludere (o a rilevarne) gli eventuali eventi avversi soprattutto quelli a lungo termine.
Solo dopo questo attento, minuzioso, e duraturo, processo di studio il vaccino potrà essere approvato.
Ora è evidente che gli odierni vaccini anti covid-19 non sono stati (viste le circostanze tutte dell’emergenza) oggetto, almeno nella tempistica, di questi rigorosi studi scientifici.
Per cui mettiamo le cose in chiaro: gli odierni vaccini anti covid-19 non sono scientificamente -realmente- validati e sono stati approvati nell’ampio spazio oscuro della paura (dettata dall’emergenza…), delle eventuali pressioni di colossi farmaceutici, e della ‘scienza di opinione’ e non certo di quella scienza rigorosa fatta di prove e riproducibilità delle cose.
Vaccinarsi con un vaccino ‘sperimentale’ dovrebbe restare una scelta di coscienza e non di scienza, in quanto di rigore scientifico, in questo atto, c’è ben poco ai fatti.
Ad esempio il vaccino pfizer (il quale andrebbe considerato, anche per i predetti motivi, come ‘doppiamente’ sperimentale, in quanto non è prodotto con tecnologia tradizionale, ovvero con virus ‘inattivato’ o ‘indebolito’) non contiene il Sars-CoV-2, ma molecole di RNA messaggero -mRNA- (incapsulate in liposomi, ovvero delle nanoparticelle di grasso, per essere protette dall’azione distruttiva del sistema immunitario) con le informazioni genetiche utili alla cellula per sintetizzare copie della proteina Spike del virus Sars-CoV-2, difatti, una volta iniettato il vaccino, l’mRNA viene assorbito nel citoplasma delle cellule avviando, dunque, la sintesi delle proteine spike, la cui presenza stimola la produzione, da parte del sistema immunitario, di anticorpi specifici capaci, nell’eventualità di una successiva infezione da Sars-CoV-2, di riconoscerle.
L’mRNA del vaccino resta nell’organismo solo pochi giorni dopo la vaccinazione, in quanto si degrada e non ‘sarebbe’ (???) capace di entrare nel nucleo delle cellule modificandone il DNA.
Mi si consenta un ragionamento molto semplice: premesso che tale -non scientifica- procedura di approvazione degli odierni vaccini sia stata, certamente, giustificata dalle circostanze dell’emergenza in oggetto, quel che è inconcepibile, e inaccettabile, è il fatto che si voglia far passare chi nutre degli oggettivi dubbi sul quanto, e per i predetti scientifici motivi, come una persona ignorante, quando è vero, semmai, l’esatto contrario.
Chi non si pone delle domande, dei dubbi, su questioni così evidenti è esso stesso un perfetto ignorante, in quanto ignorando l’evidenza ignora il vero, e chi ignora il vero ignora ciò che è essenziale.
Io sarei tra i primi a vaccinarmi contro il covid-19 con un vaccino (magari prodotto con tecnologia tradizionale, ovvero con virus ‘inattivato’ o ‘indebolito’, e non con una tecnologia totalmente innovativa, ovvero a ‘mRNA’, di cui sull’uso umano si sa poco o nulla) validato con rigore scientifico, ma mi pongo molte domande e dubbi se vaccinarmi con un vaccino la cui efficacia e i cui eventuali eventi avversi, anche e soprattutto a lungo termine, potranno essere scoperti solo nel tempo, e direttamente, sulla popolazione vaccinata.
Questa non è ignoranza, tutt’altro, questa trattasi di ponderazione, analisi critica degli elementi a disposizione.
E’ anche vero che il Sars-CoV-2 è un’infezione virale seria, che fa paura, e che ha mietuto molte vittime in tutto il mondo.
Questo solo dato è oggettivo, ma non si faccia, in virtù di ciò, scientifico ciò che non lo è e che, allo stato attuale, non può esserlo, almeno non del tutto, e non adesso.
C’è da augurarsi, tra le tante cose (in primis nei riguardi dell’efficacia contro le varianti in circolazione), che l’eventuale comparsa di gravi eventi avversi a lungo termine non dia ragione (come in alcuni casi sembra dare la evidente comparsa di gravi eventi avversi a breve termine) a ciò che scienza rigorosa avrebbe, in tal senso, invece, richiesto.
Per cui taluni che dell’ignoranza ne fanno ragion di vita (chi scrive è certo, per diretta esperienza, che molti di costoro sono avvezzi a credere a tutto e a fare tutto con una certa faciloneria) non osino denigrare ancora chi pone meri e oggettivi dubbi -sulla logica e sulla scienza basati-, in quanto se è vero che taluni no-vax ‘estremisti’ possano essere, certamente, persone altrettanto ignoranti (ovvero propensi, per abitudine e personale propensione, ad essere contro tutto e tutti) -in quanto l’ignoranza partorisce figli ‘a sinistra e a destra’- è anche vero che molti sono persone di scienza, assennate, attente, meticolose, equilibrate, e ponderate, in tutto ciò che scelgono di dire e di fare.
Per cui siamo giunti alla circostanza in cui si sono, ormai da tempo, erroneamente delineati due precisi gruppi di persone: i pro-vax e i no-vax, dei quali devo dire che molti -specialmente tra i primi-, ultimamente, sono diventati fautori di tali sconsideratezze da non potersi neanche commentare.
Che azzardo è sperare ancora in qualcosa di buono nel genere umano, ovvero nella masse avvezze come sono (si pensi ai drammi del passato…) a vivere come pecore di un gregge in cerca di un qualsiasi ‘pastore’.
Questo contesto precisamente, ovvero l’imposizione dettata da ragioni non rigorosamente scientifiche.
Vaccinarsi con un vaccino sperimentale, ovvero non validato con il rigore scientifico, dev’essere, a ragion di ciò, una libera scelta, non potendosi, dunque, imporre per legge.
Ricordo ai più che il Governo di decisioni politiche oggettivamente errate, sin dagli inizi della pandemia, ne ha prese tante…
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MOTIVO 2.
E’ ormai pacifico, nell’intera comunità scientifica internazionale, oltre ad essere di tutta evidenza, che anche i vaccinati possono, in misura solo relativamente inferiore ai non vaccinati, contrarre l’infezione Sars-CoV-2, e in misura anche se molto inferiore ai non vaccinati, una volta contratto Sars-CoV-2, avere anche gravi complicanze tali da poter richiedere un ricovero ospedaliero (si veda anche qui).
Per questi motivi è necessario che anche i vaccinati continuino a osservare il distanziamento fisico, a indossare le mascherine, e a lavare frequentemente le mani, tanto più a fronte del fatto che, in circolazione, vi è, tra le tante, la variante delta verso cui gli odierni vaccini paiono essere molto meno efficaci.
Questi dati mettono fortemente in discussione anche la sola relativa utilità dell’“obbligatorietà” di un green pass, il quale ai fatti, nei riguardi dell’incremento dei contagi, potrebbe finanche essere controproducente (ove i vaccinati, per ‘troppa sicurezza’, assumessero, come pare che già avvenga, ‘comportamenti’ poco prudenti…), oltre a essere molto discriminante verso i non vaccinati.
Per cui, vista la pluri ed oggettiva evidenza del fatto che anche i vaccinati possono contagiarsi e contagiare, l’unica vera arma che resta per tutelare la salute degli altri (e, dunque, non solo se stessi) è continuare ad osservare il distanziamento fisico, a indossare le mascherine, e a lavare frequentemente le mani, ovvero ‘non contagiarsi per non contagiare’…
Si tenga presente che la ‘generale’ diminuzione della gravità dei sintomi (e, dunque, anche dei casi di decesso) conseguenti all’infezione da Sars-CoV-2 è correlata anche al fatto che sono passati quasi due anni dalla comparsa dell’originario virus avendo, dunque, in questo lasso di tempo, perso ‘potenza’ (com’era naturale che avvenisse), e che, dunque, in genere, solo alcune sue specifiche varianti riescono odiernamente a creare la, eventuale, gravità della malattia.
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MOTIVO 3.
Risoluzione 2361-2021 del Consiglio d’Europa.
Al punto 7.3.1 la direttiva del Consiglio d’Europa (Risoluzione 2361-2021) raccomanda che gli Stati membri devono: “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo da solo”;
Al punto 7.3.2 raccomanda altresì che si deve: “garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”.
Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 14 giugno 2021.
–considerando n. 36: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione…Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
-considerando n. 6: “In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica…È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione…”.
-considerando n. 14: “Il presente regolamento è inteso a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19…Esso non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell’Unione…”.
-considerando n. 20: “Il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato”.
-considerando n. 62: “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta”.
Articolo 3. Certificato COVID digitale dell’UE. 6. “Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione…”.
Parte conclusiva del regolamento in oggetto: “…Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
*(Precisazione n. 1):
A fronte di cotanta chiarezza nel contenuto della summenzionata Risoluzione 2361-2021 del Consiglio d’Europa e del citato Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, spiace rilevare come su alcuni autorevoli siti che trattano di materie giuridiche si sia stravolto il significato e/o la portata di tale contenuto con ragionamenti del tipo: a) “la risoluzione del Consiglio d’Europa, a differenza di regolamenti e direttive UE, non è fonte del diritto. Non è quindi vincolante e obbligatoria, né direttamente applicabile. Si tratta solo di una serie di consigli. Del resto, il Consiglio d’Europa, contrariamente a quanti molti credono, non è un’istituzione dell’Unione europea e, quindi, è estraneo ad essa: non va confuso con le istituzioni comunitarie”, o: b) “il paragrafo n. 36 del regolamento europeo 953/2021 non è un articolo ma un ‘considerando’ che serve unicamente a motivare le norme contenute nei testi legislativi ma, a differenza degli articoli, non contengono enunciati di carattere normativo”.
Ciò detto si deduce:
-in merito al punto a): le ‘raccomandazioni’ contenute nella Risoluzione 2361-2021 del Consiglio d’Europa (punto 7.3.1) “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo da solo” (punto 7.3.2) “garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”, sono da intendersi (come il resto del suo contenuto), certamente, come mere raccomandazioni, in quanto, come correttamente richiamato, nella contestazione qui in esame, le risoluzioni del Consiglio d’Europa, a differenza dei regolamenti UE, non sono vincolanti e obbligatori, tuttavia, ciò detto, non può non rilevarsi la chiara e precisa volontà, in tal senso, espressa dall’autorevole Consiglio d’Europa.
-in merito al punto b): il considerando n. 36 (come tutti gli altri), del Regolamento europeo n. 953/2021, stabilisce che gli Stati membri devono “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate…o hanno scelto di non essere vaccinate ” e che “il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, e per quanto si tratti di una delle tante considerazioni iniziali (‘considerando’) che anticipano i successivi articoli, si precisa che, in ogni caso, non servono solo a motivare le norme contenute nei testi legislativi, ma hanno anche carattere di premessa e sono per questo integrativi dei successivi singoli articoli, senza dimenticare che proprio nella parte finale del ‘considerando’ n. 36 (uno tra quelli di rilievo e nel presente documento citati) è chiaramente esposto che il regolamento non istituisce alcun obbligo vaccinale in quanto la vaccinazione anti covid-19 dev’essere una libera scelta del cittadino: “…il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati…”, per non parlare delle innumerevoli volte in cui sia nei paragrafi (nei ‘considerando’) sia negli articoli è fatto esplicito divieto, in tal senso, di discriminazione sia ‘diretta’ sia ‘indiretta’.
Infine, si fa rilevare come nella parte conclusiva del regolamento in oggetto è riportato che “…Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, a dimostrazione che anche i suddetti paragrafi (i ‘considerando’), come predetto integrativi dei singoli articoli, siano, per l’appunto, parte integrante del regolamento (‘è obbligatorio in tutti i suoi elementi’) e, di conseguenza, da applicarsi in tutti gli Stati membri.
Si ricorda ai contestatori di coloro che vedono nel green pass obbligatorio italiano qualcosa di illegittimo che il Regolamento europeo è direttamente applicabile nelle singole nazioni dell’Unione europea e prevale, di norma, sulle leggi nazionali.
A fronte di ciò il green pass, così come istituito in Italia, appare discriminatorio (‘direttamente e indirettamente’) e quindi in violazione del Regolamento europeo n. 953/2021 in oggetto, difatti l’introduzione del green pass obbligatorio per poter lavorare e per poter accedere a tutta una serie di luoghi e servizi crea, inevitabilmente, una precisa e seria discriminazione tra chi si è vaccinato e chi, invece, ha scelto di non farlo (per ragioni che, in assenza di un obbligo di legge, debbono essere insindacabili).
Tutto ciò è avvenuto nel tentativo, a dir poco maldestro, da parte del Governo italiano, di imporre, sia pure per via surrettizia e indiretta (e quindi in modo ipocrita), l’obbligo vaccinale anti covid-19 (difatti non si poteva renderlo ‘formalmente’ obbligatorio a fronte del fatto che trattasi di vaccino sperimentale, ma soprattutto a fronte dell’espresso divieto, in tal senso, contenuto nel citato regolamento europeo 953/2021).
Per completezza di informazione si ricorda la ‘strana’ circostanza in cui nella prima versione italiana tradotta, proprio sul citato ‘considerando’ n. 36, vi era stata un’omissione per cui mancava l’intera frase “…o hanno scelto di non essere vaccinate”.
Atti, questi (la Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e, soprattutto, il ‘vincolante’ Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea), ‘redatti’ non da ‘complottisti’ o da ‘folli’, ma da politici e personaggi di spessore in ambito europeo e che forse qualcosa più di altri dovrebbero saperla in relazione a quanto è di giustizia in tema di rispetto dei diritti umani.
*(Precisazione n. 2):
In data 20-10-2021, la Commissione europea si è espressa sulla questione dell’uso nazionale dei certificati Covid-19 –IT E-003780/2021 – Risposta di Didier Reynders a nome della Commissione europea (20.10.2021)-,
(ecco qui parte del testo: “Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al certificato COVID digitale dell’UE si basa sull’articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e mira ad agevolare il diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE. Per garantire che anche le persone non vaccinate possano godere del diritto alla libera circolazione, il regolamento istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Esso afferma chiaramente che la vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. L’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato COVID digitale dell’UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l’altro, i requisiti in materia di protezione dei dati…”);
esponendo sostanzialmente che “L’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento”, in quanto, per l’appunto, il regolamento (UE) 2021/953 attiene all’uso del certificato COVID in ambito dell’Unione europea e non a livello nazionale, tuttavia ribadisce che gli Stati membri possono utilizzarlo (il certificato COVID dell’UE) a fini nazionali, ma: “sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l’altro, i requisiti in materia di protezione dei dati…”.
Quest’ultima frase è stata erroneamente ritenuta, da alcuni accaniti sostenitori del green pass, come una sorta di legittimazione nei confronti di quello italiano, quando, al contrario, la Commissione non entra nel merito, essendosi limitata unicamente a ribadire, in estrema sintesi, che il green pass nazionale (degli Stati membri dell’UE) deve prevedere il rispetto di alcuni requisiti, i quali non consistono unicamente (come erroneamente inteso da alcuni) con quelli “in materia di protezione dei dati”, difatti è necessario dare l’opportuno rilievo al “tra l’altro” che debitamente precede…
Questi requisiti, ovvero tutti quelli da osservare, per l’attuazione del green pass nazionale, sono quelli descritti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea espressamente richiamata, come vincolante, dal regolamento europeo in oggetto (-considerando n. 62: “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta”).
Il punto di rilievo, dunque, è semmai questo:
come attentamente e precisamente esposto in un autorevole articolo (che si invita a leggere), del 31 luglio 2021, dell’Osservatorio sulla legalità costituzionale Stefano Rodotà (dunque, prima della suddetta risposta da parte della Commissione europea sul green pass nazionale) e successivamente pubblicato anche sull’autorevole portale Questione Giustizia, il green pass europeo aveva la precisa funzione, coerentemente con i valori fondanti dell’UE, di facilitare e di rendere uniforme e sicura la libera circolazione (in tempi di pandemia da Covid-19) tra gli Stati membri dell’UE, tesa anche a evitare la prassi della quarantena obbligatoria, ma non doveva costituire “come già esplicitato nella proposta della Commissione, presupposto indispensabile per la libera circolazione, libertà che risulta essere pilastro fondamentale nel processo di integrazione dell’Unione, o per esercitare altri diritti fondamentali” (si legga l’art. 3 -del regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio- Certificato COVID digitale dell’UE. 6. “Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione…”).
Tuttavia il green pass italiano, così come istituito, col d.l. n. 105/2021 (si pensi, tra le tante circostanze di rilievo, a quanto, di recente, adottato, in tal senso, nei confronti di tutti i lavoratori) porta con sé anche evidenti effetti discriminatori e di trattamento differenziato: “Al contrario il d.l. n. 105/2021 sembrerebbe conferire al Green pass natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato”, in quanto non trattasi più di agevolare la libertà di circolazione in sicurezza, ma di imporre trattamenti differenziati, limitando: “l’utilizzo di determinati servizi ed all’accesso in luoghi aperti al pubblico”, introducendo “forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del Green pass…tali da generare irragionevoli e non proporzionati trattamenti differenziati al punto da incidere su ampie fette della vita sociale dei cittadini”.
Siccome il decreto legge in oggetto: “impedisce ai cittadini privi di Green pass di svolgere determinate attività e di poter accedere ad una serie di luoghi, che contribuiscono al benessere psico-fisico ed alla tutela della dignità umana…(attività ricreative e/o sportive e/o culturali), riferendosi, dunque, più alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (art. 2 in combinato disposto con l’art. 13 Cost.), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione”, pone, dunque, illegittimamente “in assenza dell’obbligo vaccinale, ed in difformità con il quadro normativo europeo…” in essere trattamenti differenziati e discriminatori in quanto anche “ingiustificati, irragionevoli e sproporzionati”, non potendosi nemmeno riscontrare, in esso, una mera “divergenza minore e superabile nel quadro di un libero esercizio di discrezionalità politico-legislativa”.
Discriminazione di qualsivoglia natura espressamente vietata:
sia dall’art. 3 della nostra Costituzione (Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese);
sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Art. 21. Non discriminazione. 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”),
la cui attuazione è espressamente prevista dal regolamento europeo in oggetto (-considerando n. 62: “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta”).
Discriminazione, ‘diretta o indiretta’, nei riguardi delle persone non vaccinate (per qualsivoglia motivazione) specificatamente vietata da:
(Risoluzione 2361-2021 del Consiglio d’Europa) -Punto 7.3.2 raccomanda altresì che si deve: “garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”;
(Regolamento 2021/953) -considerando n. 36: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate…o hanno scelto di non essere vaccinate”; -considerando n. 6: “In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica…È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione…”; -considerando n. 14: “Il presente regolamento è inteso a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19…”.
L’Osservatorio continua la sua analisi dichiarando che sarebbe effettivamente possibile adottare un trattamento differenziato purché fosse “ragionevole e proporzionato”, ma unicamente se “fondato su ragionevoli e sperimentate basi scientifiche”, le quali ad oggi non vi sono nei riguardi della riduzione della diffusione dei contagi, ma solo per quanto attiene la riduzione (in percentuale e, dunque, per giunta non ‘assoluta’) della gravità della malattia per il soggetto contagiato che sia stato precedentemente vaccinato (per cui l’unica vera utilità è individuale e non collettiva), oltretutto le tre condizioni per cui è possibile avere il green pass non sono garanzia scientifica di non essere contagiosi (tanto più che siamo, ad oggi, di fronte a vaccini anti Covid-19 sperimentali): “Nulla il Green pass dice sulla maggiore o minore contagiosità di chi lo detiene…Giova tuttavia considerare che tutte e tre le condizioni certificate dal Green pass non sono garanzia scientifica di non contagiosità. Infatti: a) come risulta da bugiardini e moduli di consenso informato i vaccini non proteggono contro l’infezione ma solo contro la malattia; b) i tamponi mantengono una percentuale non trascurabile di errore c) la guarigione non è garanzia di non contagiosità…Si tratta di aspetti che non si possono trascurare tanto nella fase in cui il vaccino è ancora in fase sperimentale (avendo ottenuto solo un’autorizzazione di emergenza) quanto a sperimentazione avvenuta se la capacità di limitare il contagio non dovesse risultare confermata”.
L’Osservatorio aggiunge che, essendo il virus diffuso in tutto il mondo, l’obbligo -surrettizio- vaccinale solo per gli italiani non ha senso anche sotto un altro aspetto, ovvero: “se è vero che la suddetta estensione è finalizzata al raggiungimento dell’immunità di gregge, non si capisce come quest’ultima possa essere raggiunta senza un’estensione della vaccinazione a popolazioni a noi assai vicine…”.
Orbene, così come come strutturato, il Green Pass non fa altro che ‘obbligare’ -surrettiziamente e ipocritamente- la popolazione a vaccinarsi, in quanto la scelta imposta è tra il fare il vaccino o sottoporsi a continui tamponi (con il rilevante costo nel tempo, oltre al reiterato disagio, anche di tipo esistenziale, che ciò può comportare) o finanche rinunciare (specie ove non si abbia la possibilità economica per poter pagare ripetuti tamponi) ad esercitare alcuni propri diritti fondamentali: “incrementare il profluvio di incertezza e discrezionalità diffusa dettate da trattamenti differenziati…Il patentino verde requisito necessario per esercitare il diritto alla circolazione o per accedere a determinati luoghi/servizi, comporterebbe, di fatto, in violazione dell’art. 32 Cost., la scelta tra il vaccinarsi o il sottoporsi a continui test o, peggio ancora, rinunciare a priori all’esercizio di propri diritti…al punto da costituire discriminante per l’esercizio di libertà fondamentali, e quindi surrettiziamente obbligatorio…In sostanza, la certificazione verde finirebbe per costituire l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi…Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone”, e ciò è inaccettabile, tanto più a fronte del fatto che non è stata -volutamente- prevista, dall’attuale Governo, l’esenzione dal costo per i tamponi (nemmeno per coloro che, tra i non vaccinati per l’appunto, siano indigenti).
L’Osservatorio continua, precisando che tali limitazioni (le quali, in ogni caso, dovrebbero essere ridotte) potrebbero essere accettabili solo a fronte di un obbligo vaccinale per legge (cosa che riguardo agli odierni vaccini anti Covid-19 perché sperimentali e, di conseguenza, sottoposti ad autorizzazione condizionata dell’EMA, sarebbe, comunque, costituzionalmente discutibile).
In assenza, appunto, di un obbligo vaccinale: “atti sproporzionati ed irragionevoli che possano determinare ingiustificati trattamenti differenziati” non possono essere ritenuti “né giustificabili né legittimi”.
Vorrei ricordare che, sostanzialmente, l’oggetto che renderebbe illegittimo il green pass italiano si fonda, almeno per quanto riguarda l’opinione del sottoscritto, sull’evidente discriminazione che taluni ‘indigenti’, tra i non vaccinati (si osservi, tra le tante circostanze, quante persone, ovvero centinaia di migliaia, vivono, in Italia, unicamente con il reddito di cittadinanza), ove non siano in grado di poter pagare continui tamponi, in forza di un surrettizio obbligo vaccinale (con il quale, tuttavia, non è stato -volontariamente- prevista un’opportuna forma di esenzione nemmeno per loro), per poter accedere a una serie di luoghi o svolgere le normali attività ricreative (ristoranti…), sportive (palestre, sale da ballo…), e culturali (tutte cose, queste, attinenti alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto a poter svolgere attività che contribuiscono al benessere psicofisico e alla tutela della dignità umana) si trovano, dunque, a dover subire un’evidente condizione discriminante, ovvero di non poter esercitare delle libertà fondamentali; circostanza, questa, che assume evidente incompatibilità con la Costituzione italiana (oltre a risultare in difformità con la normativa europea) in assenza peraltro di un formale obbligo vaccinale.
Si pensi, ad esempio, anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa solo part time guadagnando, mensilmente, magari appena 400-500 euro e dovendone spendere quasi 200 (al mese) per poter eseguire i tamponi affinché si possa accedere al luogo di lavoro.
Difatti, mentre per le persone -non vaccinate- che godono di una sufficiente situazione economica pagare continui tamponi potrebbe non rappresentare una vera discriminazione (non essendo di per sé in grado di ledere e/o ridurre le summenzionate libertà personali, e potendo incidere, oltre che evidentemente a livello economico, solo su questioni di natura esistenziale a seguito del mero fastidio, e della perdita di tempo, che l’esecuzione ripetuta di tamponi potrebbe creare) in ordine alla predetta situazione economica degli indigenti la discriminazione ‘diretta’ e ‘indiretta’ è evidente.
Il Governo, per l’appunto, avrebbe dovuto meglio istituire tutto ciò prevedendo almeno un’esenzione per queste categorie di persone (indigenti e lavoratori part time), esenzione per indagini e trattamenti sanitari già prevista in senso generale, ma ideologicamente esclusa in questo caso, in quanto si è voluto, appunto, surrettiziamente, e non certo per motivi di sicurezza pubblica, non garantirla neanche a chi ne avrebbe diritto e ciò al discutibile fine (intendendosi nella modalità) di indurre il maggior numero delle persone alla vaccinazione, la quale, ai fatti, diviene, dunque, ‘obbligatoria’ e, in tal senso, illegittima, in quanto discriminatoria per taluni.
Certo della buona fede di molti, i quali sostengono che nel green pass italiano non ravvisano alcuna discriminazione, e tenendo, congruamente, presente che nei riguardi della sussistenza di una discriminazione è difficile, per chi non la subisce personalmente, comprenderne la fattispecie, si cerchi, tuttavia (com’è buona regola fare in tutte le circostanze in cui si ritiene di dover dare un giudizio) di sforzarsi di entrare più in profondità nel problema vagliandone anche le varie sfaccettature.
In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, si ribadisce che il green pass, così come istituito in Italia, è incompatibile con la costituzione italiana e con il regolamento 953/2021 del parlamento europeo ed è, dunque, illegittimo.
In particolare molti, tra no vax e no green pass, credono, a mio avviso fondatamente, che il green pass (‘oggi’ motivato su ragioni sanitarie) sia una forma embrionale di un sistema di identità digitale universale che l’Agenda 2030 dell’ONU ha previsto doversi attuare entro il 2030, nonché l’anticamera di un futuro sistema di ‘credito sociale’.
*(Precisazione n. 3):
Si precisa (vista la disinformazione in atto, anche su questa circostanza, sia da parte di alcuni pro vax e pro green pass sia da parte di alcuni no vax e no green pass) che i ricorsi alla Corte EDU (ovvero quello presentato dal francese Guillame Zambrano e altri; e quello presentato da Abgrall e 671 pompieri francesi) sul tema ‘Certificato verde Covid-19 EU’ e ‘obbligo vaccinale con gli odierni vaccini anti Covid-19’, fino ad oggi definiti (ovvero fino alla data di pubblicazione del presente articolo, 03-11-2021; lo si precisa, a scanso di equivoci e/o di fraintendimenti) sono tutti stati decisi non ‘sul merito’, ovvero sono stati decisi solo sulla ricevibilità degli stessi (del resto, per diverse ragioni, letti gli atti, appaiono, a modesto parere di chi scrive, tra le tante circostanze, anche, a vario titolo, inadeguati soprattutto nell’impostazione delle domande esposte) e non sull’eventuale fondatezza delle doglianze relative, appunto, alle domande e/o alle contestazioni in essi contenute, per cui le pronunce, in tal senso, non sono ‘vincolanti’, mentre quello presentato al Tribunale dell’Unione europea (dall’italiana Stefania Abenante e altri 423) è stato respinto con ordinanza, del 29-10-2021 (così recita il testo finale dell’ordinanza in oggetto: “…la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta in assenza di prove a dimostrazione dell’urgenza…”), solo per quanto riguarda la domanda ‘cautelare’, ovvero di ‘provvedimento provvisorio’, nel ricorso per procedimento sommario (depositato il 31-08-2021), dedotta, di immediata sospensione, o annullamento, parziale o totale, dell’applicazione del regolamento europeo 953/2021, tuttavia la decisione definitiva ‘sul merito’ della causa, per quanto riguarda il ricorso del procedimento principale (con le medesime domande, ma non a carattere ‘cautelare’ depositato separatamente in data 30-08-2021), alla data di oggi, dev’essere ancora emanata.
Tra le altre circostanze si trova utile e doveroso precisare che, letti anche questi atti, sempre a modesto parere di chi scrive, il ricorso in oggetto (contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea), dinnanzi al Tribunale dell’Unione europea, difetterebbe propria per la via adita (si ritiene sia la CEDU a dover essere adita, nei modi e nei tempi di quanto, in tal senso, regolamentato) per cui fortemente ‘a rischio’ di non essere accolto nemmeno ‘nel merito’, in quanto propone l’annullamento (parziale o totale) o la modifica (parziale) del citato regolamento europeo 953/2021 sulla base dell’errata tesi della non validità dello stesso (ove come sopra spiegato -punto: *Precisazione n. 2– non dovrebbe essere messa in discussione la legittimità e validità del regolamento 953/2021, in quanto volto, coerentemente con i valori fondanti dell’UE, a facilitare e a rendere uniforme e sicura la libera circolazione, in tempi di pandemia da Covid-19, tra gli Stati membri dell’UE, e teso, dunque, anche a evitare la prassi della quarantena obbligatoria), e non, invece, l’ipotesi fondata dell’errata interpretazione e/o della scorretta attuazione che, in tal senso, alcuni Stati membri, tra cui, appunto, l’Italia, hanno adoperato.
Si ritiene, appunto, che la domanda si sarebbe dovuta impostare, con le congrue motivazioni del caso, meramente sull’interpretazione che di esso il nostro Paese ha svolto e, dunque, adire, in tal senso, la Corte EDU.
Questo palese errore, su cui è fondato il ricorso, porterà, molto probabilmente, ad essere pregiudicato nell’accoglimento.
E’ pacifico che un ricorso, per essere ritenuto ‘ricevibile’ o per essere accolto alla Corte EDU o al Tribunale dell’Unione europea (come, generalmente, in tutti i procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura) necessita di una corretta ‘formulazione’.
Ordunque, nulla toglie che in futuro sia la CEDU sia il Tribunale dell’Unione europea (come anche organi giudiziari interni agli Stati membri, come pare, in un certo senso e in una certa misura, già avvenire, in Italia) abbiano l’opportunità di emettere pronunce anche ‘sul merito’ esprimendosi anche in senso favorevole al green pass all’italiana (anzi tale circostanza, purtroppo, la si ritiene, anche se, evidentemente, non di ‘giustizia’, probabile, ma meramente a fronte del dilagare, in altri Stati dell’UE, di un green pass stile italiano, e di una grande e imperversante confusione su basi ideologiche, anche in ambiti giudiziari, in favore del green pass così come istituito dal nostro Governo), ma ad oggi così non è.
L’equivoco, dunque, sul reale valore di queste pronunce qui dedotte è frutto di una mancata o scorretta lettura delle stesse da parte, bisogna dirlo, anche di autorevoli personaggi, i quali su molti siti che trattano materie giuridiche hanno diffuso, reiteratamente, notizie, in tal senso, incomplete e/o non corrette.
***
Ciò detto, bisognerebbe, dunque, farsi alcune precise domande:
1)– se sia lecito ‘obbligare’ il cittadino alla somministrazione di un vaccino ‘sperimentale’, il quale, per ovvi ed evidenti motivi, non può essere portatore di alcuna garanzia sulla comparsa o meno di eventuali eventi avversi a lungo termine, non dimenticando che la portata della sua efficacia è fortemente in discussione soprattutto nei confronti delle varianti in circolazione (in primis per la variante delta);
2)– se sia lecito ‘obbligare’ il cittadino alla somministrazione di un vaccino ‘sperimentale’ a fronte di un chiaro divieto, in tal senso, espresso nella Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e, soprattutto, nel ‘vincolante’ Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.
Si pensi anche al fatto che si discute (oltre ad aver, già da tempo, avviato la vaccinazione di massa anche verso i giovanissimi, ovvero dai 12 anni in su, i quali nella casistica nazionale e internazionale, in genere, nulla di veramente serio rischiano nell’eventuale contagio da Sars-CoV-2) di mettere in opera la vaccinazione di massa, con questi odierni vaccini ‘sperimentali‘ anti Covid-19, anche per i bambini dai 5 anni in su.
Ordunque, se ci fossimo trovati di fronte a un vaccino (o vaccini):
a- completamente validato (e, dunque, non sperimentale),
b- davvero molto efficace nella riduzione della diffusione del Covid-19,
c- e reso ‘formalmente’ obbligatorio, per legge, dal Governo,
allora si che le proteste e/o le contestazioni di chi non vuole vaccinarsi sarebbero potuti -realmente- apparire senza alcuna evidente giustificazione.
Ritengo, convintamente, che chi si ritenga anche solo minimamente intelligente dovrebbe comprendere tutto ciò o quantomeno rispettare (davvero rispettare…) chi, a seguito di queste incontestabili ragioni, si è fatta una propria diversa opinione e di conseguenza ha adottato una individuale e legittima ‘libera’ scelta (insindacabile in assenza di un preciso obbligo di legge).
Le ipocrisie da parte di chi è al Governo, le errate e, a volte, assurde decisioni politiche prese in questi tempi (come anche in tempi recenti), un vaccino non obbligatorio per legge, ma reso surrettiziamente e ipocritamente tale ai fatti, sono tutte cose inaccettabili.
Lo Stato dev’essere un ‘padre’ per i cittadini, ma nessun vero padre agisce con cotanta, per giunta reiterata, ipocrisia con i propri figli.
Il sottoscritto quand’anche fosse (e così non è) a favore del green pass e/o della vaccinazione di massa, con gli odierni vaccini anti Covid-19, si ‘muoverebbe’, comunque, in difesa di coloro che fossero discriminati (tanto più se rappresentativi solo di una minoranza) per avere un’opinione differente (per i summenzionati e articolati motivi, dunque, motivata e anche legittima) schierandosi, in nome della libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo, dalla loro parte.
Siamo entrati in un vicolo cieco in cui l’unica salvezza è tornare indietro perché davanti vi è solo un precipizio…
Amiamo, dunque, la conoscenza delle cose perché solo attraverso essa potremo conoscere la ‘libertà’ finanche, o soprattutto, dai nostri limiti, causa, quest’ultimi, di ogni genere di male ‘dentro e tra di noi’.
Inoltre, in risposta a talune dichiarazioni che sento fare qui e lì, non è affatto vero che “Chi non si vaccina (con gli odierni vaccini anti Covid-19) sarebbe spinto da mera paura e da mero egoismo”, in quanto (a parte casi individuali verso cui non ho l’arroganza di pretendere di conoscerne le, eventuali, personali, e variegate, motivazioni…) usando le più basilari regole della psicologia umana si potrebbe dire che molti di quelli che si sono vaccinati lo hanno, certamente, fatto per ‘paura’ di finire in terapia intensiva (e, dunque, anche per non rischiare di morire per Covid-19), allo stesso modo molti di quelli che non si sono vaccinati non lo hanno, certamente, fatto (il vaccino) per ‘paura’ di subire eventuali gravi eventi avversi da vaccino anti Covid-19.
Tra i vaccinati e i non vaccinati vi sono poi anche gli ‘altruisti’, ovvero coloro che si vaccinano, convintamente, per il bene comune, e coloro che non si vaccinano e combattono, convintamente, l’obbligatorietà del green pass, allo stesso modo, per il bene comune, in quanto credono che si stia attuando una politica lesiva dei diritti e delle libertà dell’essere umano.
A mio modesto parere, l’eroismo non sussiste in ciò che meramente si svolge, nel caso specifico, dunque, ‘vaccinarsi o non vaccinarsi’, ma nasce e cresce nello spirito, ovvero nelle intenzioni ed emozioni con le quali certe cose si svolgono…
In questo senso ‘eroe’ può essere chiunque sia spinto, convintamente, ‘a un fare’ in virtù di un interesse comune.
La chiave per capire le cose è ‘conoscere’, per cui smettiamola di ripetere concetti che sentiamo continuamente qui e lì e impariamo a comprendere davvero e a farci, conseguentemente, una nostra -razionale- idea sul quanto.
Solo in questo modo potremo davvero comprendere le ragioni dell’una e dell’altra parte senza sconfinare in oltremodo irrispettosi, oltre che illogici, ragionamenti e scadere in assurdi giudizi dettati da propri ‘limiti’.
Ciò detto urge precisare che (a parte la smisurata e infinita serie di notizie non oggettive e non scientificamente provate che fanno girare i cosiddetti ‘pro vax’ e ‘pro green pass’), certamente, alcuni tra i cosiddetti ‘no vax’ (erroneamente, o troppo genericamente, definiti tali, in quanto molti di costoro sono contrari solo agli odierni vaccini -sperimentali- anti Covid-19 e non, certamente, ai vaccini in generale) e i ‘no green pass’ (il sottoscritto è, come predetto, convintamente, un ‘no green pass’) fanno circolare, talvolta, seppur in perfetta buona fede (almeno nella maggior parte dei casi), anche notizie non vere (talvolta finanche assurde…) o, comunque, poco accurate da un punto di vista oggettivo e/o scientifico, e ciò non solo non porta alcun vantaggio alla causa legittima di chi è restio alla somministrazione degli odierni vaccini ‘sperimentali’ anti Covid-19 e di quella, oltre che legittima, anche congruamente motivata dei ‘no green pass’, ma, inevitabilmente, rappresenta, al contrario, un danno all’immagine e alla credibilità di questi.
Per cui si smetta di far circolare notizie prive di fondamento e/o finanche assurde, e si cerchi, invece, di adoperare un minimo di valutazione delle cose, sforzandosi di concentrare la propria attenzione, in piena oggettività e razionalità, su ciò che è importante, ovvero contrastare un illegittimo green pass obbligatorio…
La libertà di espressione e di opinione (oggi in pericolo, basta vedere quel che sta accadendo…), che è, e deve restare, sacra per tutti, è stata conquistata col sangue versato dei nostri antenati, per cui anche ai fautori di non verità e/o di assurdità (di qualsivoglia ideologia, ovvero pro vax, no vax, pro green pass, no green pass…) dev’essere, in ogni caso, garantita, non potendosi violare ciò che è ‘superiore alla verità stessa’…, ovvero la ‘libertà’ attraverso cui solo si può giungere, come per una progressione evolutiva, alla verità delle cose…
Ora più che mai c’è bisogno di persone che ‘denuncino’, con coraggio, cosa sta accadendo (e non solo riguardo a quanto qui in oggetto), in quanto, oltretutto, pare essere solo l’inizio…
Le persone che sono rimaste davvero ‘lucide’ in un tempo di cotanta ‘assurdità’, certamente, non verranno ‘sottomesse’, ma i più, ovvero i confusi, i vili, e gli ‘ignoranti’ (nel senso che ‘ignorano’, per innata incapacità, quasi in ogni cosa, ciò che è…) vengono ‘guidati’ a rendersi complici di un simile abominio…
In un certo senso anche costoro, nel loro ‘silenzio’ o peggio nel loro ‘discriminare’ gli ‘innocenti eroi’ portatori di verità su libertà violate, hanno le loro colpe…
Non si ‘dimentichi’ più, dunque, che siamo tutti italiani, per cui continuiamo ancora, uniti, a intonare, sotto una stessa bandiera, l’inno della ‘fratellanza’.
***
IN CONCLUSIONE.
1)- Sarebbe stato molto più accettabile la produzione di vaccini anti Covid-19 con tecnica tradizionale (con virus ‘inattivato’ o ‘indebolito’), su cui vi è una lunga e ultradecennale letteratura scientifica e non con tecnologia totalmente innovativa a mRNA su cui non vi è alcuna letteratura scientifica sull’uso umano.
2)- Bene la vaccinazione, attraverso cui un effetto di rilievo vi è contro la malattia Covid-19, ma, per i precisi e articolati motivi, nel presente articolo, esposti, si sarebbe dovuta prevedere (con vaccini ‘tradizionali’) solo per le categorie a rischio lasciando la ‘libera’ scelta (davvero libera..) alla restante parte dei cittadini, in quanto ‘eliminando’ la malattia grave tra anziani e persone ‘fragili’ si sarebbero, comunque, ridotti drasticamente le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva, e il numero dei decessi.
3)- Il green pass, così come erroneamente, oltre che illegittimamente, formulato in Italia, ai fatti (visto che concede ‘carta bianca’ a gente col solo fatto che si è vaccinata), nei riguardi dell’incremento dei contagi, potrebbe finanche essere controproducente, in quanto è sotto gli occhi di tutti che i vaccinati (perché non esistono solo non vaccinati ‘imprudenti’, ma anche vaccinati e si sa che ‘troppa sicurezza’, unitamente all’ignoranza comune, tende, generalmente, a indurre ad essere più ‘imprudenti nelle cose’…) per ‘troppa sicurezza’ (in quanto, del tutto erroneamente convinti, per effetto del vaccino, di essere diventati immuni al Sars-CoV-2) assumono, purtroppo, ‘comportamenti’ poco prudenti…
Si tenga presente che:
a- la ‘generale’ diminuzione della gravità dei sintomi (e, dunque, anche dei casi di decesso) conseguenti all’infezione da Sars-CoV-2 è correlata anche al fatto che sono passati quasi due anni dalla comparsa dell’originario virus avendo, dunque, in questo lasso di tempo, perso ‘potenza’ (com’era naturale che avvenisse), e che, dunque, in genere, solo alcune sue specifiche varianti riescono odiernamente a creare la, eventuale, gravità della malattia;
b- dopo quasi due anni di pandemia, l’immunità naturale (più ‘duratura’ di quella indotta dai vaccini anti Covid-19) dei milioni di ‘asintomatici’ e sintomatici che sono già stati contagiati dal Sars-CoV-2 avrebbe (anche se questi non si fossero vaccinati), in ogni caso (questo è un fatto di chiara evidenza), rallentato la diffusione del virus.
Insomma, al Governo, ma anche tra i ‘luminari’ virologi (che abbiamo imparato a conoscere e a vedere, molto spesso, in televisione…) sembra sfuggire, continuamente, che molto probabilmente anche senza la vaccinazione di massa e il green pass obbligatorio (si pensi, in tal senso, a quanto di profondamente ingiusto e lesivo è stato, di recente, previsto, per tutti i lavoratori) la situazione di salute pubblica non sarebbe poi così differente da quella attuale.
Per cui, ciò considerato e vista la pluri ed oggettiva evidenza del fatto che anche i vaccinati possono contagiarsi e contagiare, l’unica vera arma che resta per tutelare la salute degli altri (e, dunque, non solo se stessi) è continuare ad osservare il distanziamento fisico, a indossare le mascherine, e a lavare frequentemente le mani, ovvero ‘non contagiarsi per non contagiare’…
4)- Vi sarebbe anche la chiara necessità di una maggiore, più attenta, e più tempestiva, attuazione delle terapie domiciliari (si legga qualcosa qui: Medicina – Cure tempestive, ai primissimi sintomi, nei pazienti con Covid-19, per ridurre il rischio dell’aggravamento e dell’ospedalizzazione. Consigli utili…).
***
*N.B. Per altri articoli, di Stefano Ligorio, sul tema Covid-19, Vaccinazione anti Covid-19, e Green Pass, clicca qui.
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Per altre riflessioni (ma anche aforismi) clicca qui.
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N.B. Stefano Ligorio, in ambito di tematiche mediche, è anche autore di un libro dal titolo: ‘La Strana Malattia: Come prevenire, diagnosticare, e curare, l’ansia (ansia sociale, ansia generalizzata e ansia somatizzata) e la depressione (depressione maggiore e depressione cronica -distimia)’, ma anche di: ‘Il Cancro -Vademecum- (Guida Pratica alla Prevenzione e alla Cura del Tumore Maligno)’.
N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
che il green pass, così com’è stato snaturato sia una porcata, è poco ma sicuro e da vaccinato continuo ad usare le medesime precauzioni di prima
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Ben detto…
Grazie per il tuo intervento.
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è (o siete) proprio sicuro che il Covid 19 esista? Non intendo la “malattia” ma quella malattia chiamata Covid 19?
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Salve.
Ove, con la tua domanda, avessi inteso chiedermi se il virus Sars-CoV-2 esista e, conseguentemente, anche la malattia Covid-19 (dal virus Sars-CoV-2 causata) rispondo di sì, in quanto negare la sua esistenza e che abbia determinato un ingente numero di morti si scontrerebbe con dei dati, in tal senso, sufficientemente chiari.
Ti invito, nel merito, a leggere il mio seguente articolo: ‘Quanti sono i morti per Covid-19 secondo il rapporto, del 19 ottobre 2021, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)? Facciamo chiarezza…‘.
Grazie per il tuo commento.
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Egr. Ligorio,
la mia domanda era retorica.
Ho letto l’articolo da te segnalato.
Io ho analizzato, in specie i comunicati giornalieri ISS, solo la prima fase, quella del 2020, il resto l’ho ritenuto “seriale” (come per esperienza so che tutti i crimini del potere sono “seriali”). Sbaglio? forse. Ma per Confucio la saggezza per esperienza «è la più dura» dopo la «nobile riflessione» e la «facile condivisione».
La mia dura “saggezza per esperienza” sono 24 anni persecuzione giudiziaria di “punciuti”, tra padroni e magistrati.
Per il 2020 il mio primo commento su blog è qui https://lacrunadellago.net/2020/05/28/gli-scienziati-scrivono-al-governoclima-terroristico-mettete-fine-allemergenza-sanitaria/#comment-2080 (il link al video ISS è stato cancellato: non è più disponibile, come pure quello successivo del report – ma al ragionamento va bene pure il report del 21 maggio 2020 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_21_maggio.pdf). Se ha pazienza di seguire arriverà a egr. Giuseppi di nome lory69rg Trollare oh, oh, ohoo… nel web dipinto di blu, felice di stare lassù…a quella poltrona e trollando, trollando, trollanndo….DPCMnando DPCPMnando, DCPMnando il cielo a righe blu fai vedere agli Italiani.
Quei 24 anni di cui sopra hanno comportato che nel 2003 a mia madre Malata di Alzheimer fu appioppato lo Stigma Dogma che fu falsamente scritto in chiaro come “sindrome delirante Cronica”. Nel 2008 scopersi di esserne ereditiero e solo nel 2012 ebbi prova di tale ereditarietà.
Morale: per aver denunciato ciò con cui avevano fottuto la mia vita nel 2014 mia madre fu uccisa con un coktail di psicofarmaci e morfina che avrebbero ucciso pure un cavallo di puro sangue e sano e la diagnosi su Certificato di Morte Istat fu cachessia.
Questo ho scritto alla Corporazione Italia che equivale alla strage del 96% dei 35 mila morti della prima ondata perché la stessa tecnica per mia madre è stata usata per il 96% dei morti a cui hanno cambiato le multiple e gravi malattie in Covid, come si può leggere nel report.
Di quanto scritto ho prove e ne sa, via pec, la Corporazione Italia.
Dato che la morte tocca a tutti, poi si potranno pure fare prestigi linguistici e dire che non è la malattia principale ad uccidere gli ultraottantenni ma il “coronavirus”… come se il coronavirus, o qualsiasi altra complicazione, non fosse facilitato da un fisico già altamente debilitato.
Al contrario svilire che, risibili per numero, i morti senza patologie sono errori di interpretazione non solo di non vax ma errori di logica.
è dialettica
saluti
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Salve Beppe, innanzitutto scusami se approvo i tuoi due commenti solo adesso.
Devi sapere che, per evitare commenti spam da parte di terzi, decisi, tempo fa, di attivare l’impostazione che prevede la mia preventiva approvazione prima che vengano pubblicati sul mio blog.
Mi dispiace per la morte di tua madre…
Posso comprendere benissimo il tuo dolore, in quanto io ho perso mio padre e mia madre e non passa giorno che non pensi a loro e alla loro sofferenza…
Ciò detto, credo di aver compreso bene il tuo discorso, in pratica affermi che, anche per diretta esperienza di negligenze subite (anche se in epoca e per una patologia diverse) nei confronti della tua povera madre ormai defunta, e almeno nella fase iniziale della pandemia di Sars-CoV-2, in molti decessi per Covid-19, soprattutto tra gli anziani, sarebbero imputabili anche svariate, e a vario titolo, negligenze (anche per via di protocolli, inizialmente, non idonei…).
Questo punto da te espresso è, certamente, condivisibile, ma solo fino al punto in cui affermi che, nella fase iniziale della pandemia, molti decessi si sarebbero potuti evitare mettendo in campo maggiore diligenza e tempestività nelle cure, tempestività nelle cure già dai primissimi sintomi che oggi sappiamo fare molta differenza per il decorso della malattia Covid-19.
Ma non posso condividere quando affermi che: “Dato che la morte tocca a tutti, poi si potranno pure fare prestigi linguistici e dire che non è la malattia principale ad uccidere gli ultraottantenni ma il ‘coronavirus’… come se il coronavirus, o qualsiasi altra complicazione, non fosse facilitato da un fisico già altamente debilitato. Al contrario svilire che, risibili per numero, i morti senza patologie sono errori di interpretazione non solo di non vax ma errori di logica”, e per i motivi che avevo già specificato nel mio articolo (il quale ti avevo in precedenza invitato a leggere, e del quale, per comodità, in questa sede, ne riporto le parti qui di interesse) dal titolo: ‘Quanti sono i morti per Covid-19 secondo il rapporto, del 19 ottobre 2021, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)? Facciamo chiarezza…’: “…La stragrande maggioranza dei morti, in quanto anziani, erano persone che avevano, certamente, pregresse patologie, ma è di tutta evidenza che in molti casi, queste (ovvero le patologie pregresse), non avrebbero, di per sé (ossia senza la concomitante infezione da Sars-CoV-2), causato la morte di costoro, i quali, dunque, avrebbero potuto vivere ancora per diversi anni.
Del resto buona parte dei decessi sono avvenuti, appunto, tra gli anziani, tra i quali la presenza di almeno una patologia cronica è assai frequente, come, ad esempio, l’ipertensione, il diabete, ecc. (delle quali il summenzionato rapporto dell’ISS ha tenuto conto).
E’ evidente che, nella stragrande maggioranza, i pazienti positivi al Sars-CoV-2, poi deceduti, che avevano, ad esempio, l’ipertensione e/o il diabete non possono essere morti (non la maggior parte di loro almeno) per via diretta di una o entrambe le indicate patologie.
Diversa analisi va fatta nei riguardi di quei pazienti, positivi al Sars-CoV-2, deceduti e che erano, ad esempio, affetti da cancro in fase terminale o da altre malattie altrettanto gravi, tra i quali molti sono certamente deceduti non per diretta azione dell’infezione Sars-CoV-2, ma per via, appunto, della (o delle…) gravissima patologia pregressa.
Per cui si può, certamente, affermare che non è assolutamente vero che i morti (fino al 5 ottobre 2021) per Covid-19 siano solo 3.783 (ovvero il 2,9% sui 130.468 deceduti e positivi al Covid-19) come non è corretto dire (errore che nemmeno l’ISS fa) che i morti sarebbero 130.468, in quanto, come riferito anche dal rapporto congiunto ISTAT/ISS (stilato sulla base dei certificati di morte), la malattia Covid-19 può aver determinato (seppure, nella stragrande maggioranza dei casi, con la contestuale presenza di altre patologie preesistenti) direttamente la morte in non oltre la percentuale (circa) dell’89% dei decessi (nel suddetto rapporto dell’ISS analizzati) di persone positive al Sars-CoV-2.
Nel restante 11% dei casi la morte, secondo il suindicato rapporto congiunto ISTAT/ISS, sarebbe dovuta ad altra malattia (seppure l’infezione da Sars-CoV-2 può aver contribuito al decesso aggravando lo stato delle patologie preesistenti -o meramente limitandone la possibilità di cura-) o ad altra circostanza eventuale.
Del resto altro importante dato che mette in rilievo il quanto è il fatto che nel 2020 ci sono stati circa 100.000 morti in più della media degli anni precedenti (anni dal 2011 al 2019), il cui rilevante aumento non può essere giustificato e/o spiegato altrimenti…
Ora si potrebbe, in linea di massima, essere, eventualmente, solo in parte in disaccordo su quell’11%, nel predetto rapporto congiunto ISTAT/ISS, indicato, ma ciò che rileva è che, certamente, la percentuale di esclusione di causa determinante, da parte della Covid-19, per il decesso, sui suindicati 130.468 (con la positività al Sars-CoV-2 sino al 5 ottobre 2021) non può essere che, in ragionevole ipotesi, solo poco più alta del citato 11%, potendo rialzarsi esclusivamente di alcuni punti percentuali, soprattutto, a parere del sottoscritto (anche per diretta esperienza vissuta con la ormai deceduta madre, per cancro, nel mese di settembre 2020), per la sottostimata -in percentuale- incidenza sulla mortalità -indiretta non correlata al virus- (nei pazienti, positivi al Sars-CoV-2, che erano anche affetti da pregresse, o anche insorgenti, gravissime patologie) che, in modo del tutto ingiustificato, le restrizioni anti Covid-19 e, in generale, la disorganizzazione e le varie negligenze in ambito sanitario (agli inizi della pandemia, sconcertanti) hanno causato in ordine agli innumerevoli ritardi nei ricoveri, nella diagnostica sia clinica sia strumentale, e/o in ordine ai rinvii di visite specialistiche urgenti, di terapie mediche, anche chirurgiche, essenziali (mortalità indiretta non correlata al virus che, al contrario, veniva, spesso, -erroneamente- conteggiata, per la mera presenza di positività al Sars-CoV-2, come imputabile alla Covid-19)”.
In conclusione, è illogico, oltre che significativamente imprudente, negare che la Covid-19 (seppur con tutte le innumerevoli negligenze sanitarie che vi sono state) abbia determinato un ingente numero di morti in Italia, in quanto i dati, in tal senso, sono sufficientemente chiari e dicono ben altro…
Grazie per il tuo interessante intervento.
Ti auguro una buona giornata.
Stefano Ligorio.
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Egr., o Caro, Ligorio,
Sono felice della tua risposta. Altri alla stessa considerazione e con dati, nel migliore dei modi hanno ignorato, nel peggiore sono complici. Trovo grande piacere di questa sua disponibilità a ragionare … e spero lo sia anche per questa, dolorosa segnalazione.
Ho letto il tuo articolo e lo condivido. Io ho analizzato solo la prima fase, quella del 2020 il resto l’ho ritenuto “seriale” (come per esperienza so che tutti i crimini del potere sono “seriali”). Sbaglio? forse. Ma per Confucio la saggezza per esperienza «è la più dura» dopo la «nobile riflessione» e la «facile condivisione».
La mia dura “saggezza per esperienza” sono 24 anni persecuzione giudiziaria di “punciuti”, anche nella magistratura.
Per il 2020 per il Covid il mio primo commento su blog complice del regime è qui https://lacrunadellago.net/2020/05/28/gli-scienziati-scrivono-al-governoclima-terroristico-mettete-fine-allemergenza-sanitaria/#comment-2080 e se hai pazienza di seguire arriverai a egr. Giuseppi di nome lory69rg Trollare oh, oh, ohoo… nel web dipinto di blu, felice di stare lassù…a quella poltrona e trollando, trollando, trollanndo….DPCMnando DPCPMnando, DCPMnando il cielo a righe blu fai vedere agli Italiani.
Quei 24 anni di cui sopra hanno comportato che nel 2003 a mia madre Malata di Alzheimer fu appioppato lo Stigma Dogma che fu falsamente scritto in chiaro come “sindrome delirante Cronica”. Nel 2008 scopersi di esserne ereditiero e solo nel 2012 ebbi prova di tale ereditarietà.
Morale: per aver denunciato ciò con cui avevano fottuto la mia vita nel 2014 mia madre fu uccisa con un coktail di psicofarmaci e morfina che avrebbero ucciso pure un cavallo di pure sangue e sano. Questo ho scritto alla Corporazione Italia che equivale alla strage del 96% dei 35 mila morti della prima ondata perché la stessa tecnica per mia madre è stata usata per il 95% dei morti a cui hanno cambiato le multiple e gravi malattie in Covid.
Per la serialità, credo che oltre a quello ho letto di tuo, si possa dire, quasi a naso, che tutte le cifre che il potere globale snocciola su morti e contagiati siano fanfaronate sopravalutate.
NB: di quanto scritto ho prova e i nomi di chi lo sa.
Poi ascolta il dr. Carlo Palermo che si raccorda a questo malefico presente. https://www.youtube.com/watch?v=syh0lnVDPNk&t=4813s
saluti
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