(brevi note su legge e diritto) – Gli atti pubblici (art. 2699 c.c.).

Sono atti pubblici (art. 2699 c.c.) solo gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge.

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Gli atti pubblici (art. 2699 c.c.)

La Cassazione civ. n. 215/1999 ha statuito che: Costituiscono atti pubblici a norma dell’art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative”,

costituiscono atti pubblici (art. 2699 c.c.) soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge.

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