Legge e Diritto – Illegittimo il Green Pass obbligatorio (Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea).

ILLEGITTIMO IL GREEN PASS OBBLIGATORIO

(Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea).

Illegittimo il Green Pass obbligatorio
(Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea).
Illegittimo il Green Pass obbligatorio
(Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea).

Risoluzione 2361-2021 del Consiglio d’Europa.

Al punto 7.3.1 la direttiva del Consiglio d’Europa (Risoluzione 2361-2021) raccomanda che gli Stati membri devono: “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo da solo”;

Al punto 7.3.2 raccomanda altresì che si deve: “garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”.

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Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 14 giugno 2021.

considerando n. 36: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione…Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.

-considerando n. 6: In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica…È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione…”.

-considerando n. 14: “Il presente regolamento è inteso a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19…Esso non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell’Unione…”.

-considerando n. 20: “Il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato”.

-considerando n. 62: “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta”.

Articolo 3. Certificato COVID digitale dell’UE. 6. “Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione…”.

Parte conclusiva del regolamento in oggetto: “…Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.

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A fronte di cotanta chiarezza nel contenuto della summenzionata Risoluzione 2361-2021 del Consiglio d’Europa e del citato Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, spiace rilevare come su alcuni autorevoli siti che trattano di materie giuridiche si sia stravolto il significato e/o la portata di tale contenuto con ragionamenti del tipo: a) la risoluzione del Consiglio d’Europa, a differenza di regolamenti e direttive UE, non è fonte del diritto. Non è quindi vincolante e obbligatoria, né direttamente applicabile. Si tratta solo di una serie di consigli. Del resto, il Consiglio d’Europa, contrariamente a quanti molti credono, non è un’istituzione dell’Unione europea e, quindi, è estraneo ad essa: non va confuso con le istituzioni comunitarie”, o: b) il paragrafo n. 36 del regolamento europeo 953/2021 non è un articolo ma un ‘considerando’ che serve unicamente a motivare le norme contenute nei testi legislativi ma, a differenza degli articoli, non contengono enunciati di carattere normativo”.

Ciò detto si deduce:

-in merito al punto a): le ‘raccomandazioni’ contenute nella Risoluzione 2361-2021 del Consiglio d’Europa (punto 7.3.1) “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo da solo” (punto 7.3.2)garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”, sono da intendersi (come il resto del suo contenuto), certamente, come mere raccomandazioni, in quanto, come correttamente richiamato, nella contestazione qui in esame, le risoluzioni del Consiglio d’Europa, a differenza dei regolamenti UE, non sono vincolanti e obbligatori, tuttavia, ciò detto, non può non rilevarsi la chiara e precisa volontà, in tal senso, espressa dall’autorevole Consiglio d’Europa.

-in merito al punto b): il considerando n. 36 (come tutti gli altri), del Regolamento europeo n. 953/2021, stabilisce che gli Stati membri devono “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinateo hanno scelto di non essere vaccinate e che il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati, e per quanto si tratti di una delle tante considerazioni iniziali (‘considerando’) che anticipano i successivi articoli, si precisa che, in ogni caso, non servono solo a motivare le norme contenute nei testi legislativi, ma hanno anche carattere di premessa e sono per questo integrativi dei successivi singoli articoli, senza dimenticare che proprio nella parte finale del ‘considerando’ n. 36 (uno tra quelli di rilievo e nel presente documento citati) è chiaramente esposto che il regolamento non istituisce alcun obbligo vaccinale in quanto la vaccinazione anti covid-19 dev’essere una libera scelta del cittadino: “…il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati…”, per non parlare delle innumerevoli volte in cui sia nei paragrafi (nei ‘considerando’) sia negli articoli è fatto esplicito divieto, in tal senso, di discriminazione sia ‘diretta’ sia ‘indiretta’.

Infine, si fa rilevare come nella parte conclusiva del regolamento in oggetto è riportato che “…Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, a dimostrazione che anche i suddetti paragrafi (i ‘considerando’), come predetto integrativi dei singoli articoli, siano, per l’appunto, parte integrante del regolamento (‘è obbligatorio in tutti i suoi elementi’) e, di conseguenza, da applicarsi in tutti gli Stati membri.

Si ricorda ai contestatori di coloro che vedono nel green pass obbligatorio italiano qualcosa di illegittimo che il Regolamento europeo è direttamente applicabile nelle singole nazioni dell’Unione europea e prevale, di norma, sulle leggi nazionali.

A fronte di ciò il green pass, così come istituito in Italia, appare discriminatorio (‘direttamente e indirettamente’) e quindi in violazione del Regolamento europeo n. 953/2021 in oggetto, difatti l’introduzione del green pass obbligatorio per poter accedere a tutta una serie di luoghi e servizi crea, inevitabilmente, una precisa e seria discriminazione tra chi si è vaccinato e chi, invece, ha scelto di non farlo (per ragioni che, in assenza di un obbligo di legge, debbono essere insindacabili).

Tutto ciò è avvenuto nel tentativo, a dir poco maldestro, da parte del Governo italiano, di imporre, sia pure per via surrettizia e indiretta (e quindi in modo ipocrita), l’obbligo vaccinale anti covid-19.

Per completezza di informazione si ricorda la ‘strana’ circostanza in cui nella prima versione italiana tradotta, proprio sul citato ‘considerando’ n. 36, vi era stata un’omissione per cui mancava l’intera frase “…o hanno scelto di non essere vaccinate”.

Cerchiamo, dunque, di rispettare, a tutti i livelli (specie in sede di decisioni politiche), quanto di giustizia deliberato in sede di Parlamento europeo e di Consiglio dell’Unione europea.

(N.B. Un approfondimento, in merito al contenuto della Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e del Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea -in relazione all’illegittimità del green pass obbligatorio italiano- è possibile trovarlo al seguente link: Riflessioni – Ecco perché il green pass obbligatorio è illegittimo. No vax e no green pass: le ragioni spiegate, una volta per tutte, con chiarezza -punti: *Precisazione n. 2 e *Precisazione n. 3-).

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*N.B. Per altri articoli, di Stefano Ligorio, sul tema Covid-19, Vaccinazione anti Covid-19, e Green Pass, clicca qui.

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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Altri articoli sul tema ‘Legge e Diritto’ li trovi anche qui.

Altri articoli sul tema ‘Medicina’ li trovi anche qui.

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N.B. Stefano Ligorio, in ambito di tematiche mediche, è anche autore di un libro dal titolo: ‘La Strana Malattia: Come prevenire, diagnosticare, e curare, l’ansia (ansia sociale, ansia generalizzata e ansia somatizzata) e la depressione (depressione maggiore e depressione cronica -distimia)’, ma anche di: ‘Il Cancro -Vademecum- (Guida Pratica alla Prevenzione e alla Cura del Tumore Maligno)’.

N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

Stefano Ligorio

13 pensieri riguardo “Legge e Diritto – Illegittimo il Green Pass obbligatorio (Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea).

  1. Vaccinarsi serve a tutelare la salute nostra e quella altrui, dovrebbe bastare questo per convincerci tutti a vaccinarci. Io l’ho fatto, per la mia salute, per quella dei miei familiari e anche per quella che ritengono che sia tutto un complotto che magari incontro per strada o nella metro. La vaccianzione è innanzitutto un atto di rispetto nei confronti dell’altro, anche a costo di avere possibili reazioni avverse. Prima lo capiamo, meglio è. Chi non si vaccina, oltre a essere un pauroso, è soprattutto un egoista.

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    1. Ciao Simone.
      Innanzitutto grazie per il tuo intervento.
      Non posso, tuttavia, condividere quanto da te, in esso, esposto, anche e/o soprattutto perché fuori, almeno nella sostanza, da quanto nel mio articolo ho voluto argomentare in merito all’illegittimità del Green Pass obbligatorio in virtù del contenuto della Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e del Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.
      Ciò premesso, e ulteriormente precisando che trattasi di questioni giuridiche a fronte del fatto che si sta assistendo a una lesione di diversi diritti (soprattutto nei confronti dei lavoratori), bisognerebbe farsi alcune domande:
      1) se sia lecito ‘obbligare’ il cittadino alla somministrazione di un vaccino ‘sperimentale’, il quale, per ovvi ed evidenti motivi, non può essere portatore di alcuna garanzia sulla comparsa o meno di eventuali eventi avversi a lungo termine, non dimenticando che la portata della sua efficacia è fortemente in discussione soprattutto nei confronti delle varianti in circolazione (in primis per la variante delta);
      2) se sia lecito ‘obbligare’ il cittadino alla somministrazione di un vaccino ‘sperimentale’ a fronte di un chiaro divieto, in tal senso, espresso nella citata Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa e, soprattutto, nel ‘vincolante’ Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea. Atti, questi, ‘redatti’ non da ‘complottisti’ o da ‘folli’, ma da politici e personaggi di spessore in ambito europeo e che forse qualcosa più di me e di te dovrebbero saperla in relazione a quanto è di giustizia in tema di rispetto dei diritti umani.
      Non volendo, in questa sede (ovvero in una mera risposta al tuo commento…), entrare nella specifica e variegata dinamica della portata dell’effettiva efficacia (come anche della sicurezza reale) dei vaccini anti Covid-19 (specie sulla riduzione della diffusione del Covid-19), dichiaro, in piena e ferma convinzione, che vista la pluri ed oggettiva evidenza del fatto che anche i vaccinati possono contagiarsi e contagiare l’unica vera arma che resta per tutelare la salute degli altri (e, dunque, non solo se stessi) è continuare ad osservare il distanziamento sociale, a indossare le mascherine, e a lavare frequentemente le mani, ovvero ‘non contagiarsi per non contagiare’…
      Infine, non è affatto vero nemmeno che: “Chi non si vaccina, oltre a essere un pauroso, è soprattutto un egoista”, in quanto (a parte casi individuali verso cui non ho l’arroganza di pretendere di conoscerne le, eventuali, personali, e variegate, motivazioni…) usando le più basilari regole della psicologia umana si potrebbe dire che molti di quelli che si sono vaccinati lo hanno, certamente, fatto per ‘paura’ di finire in terapia intensiva (e, dunque, anche per non rischiare di morire per Covid-19), allo stesso modo molti di quelli che non si sono vaccinati non lo hanno, certamente, fatto (il vaccino) per ‘paura’ di subire eventuali gravi eventi avversi da vaccino anti Covid-19.
      Tra i vaccinati e i non vaccinati vi sono poi anche gli ‘altruisti’, ovvero coloro che si vaccinano, convintamente, per il bene comune, e coloro che non si vaccinano e combattono, convintamente, l’obbligatorietà del green pass, allo stesso modo, per il bene comune, in quanto credono che si stia attuando una politica lesiva dei diritti e delle libertà dell’essere umano.
      Vedi Simone, a mio modesto parere, l’eroismo non sussiste in ciò che meramente si svolge, nel caso specifico, dunque, ‘vaccinarsi o non vaccinarsi’, ma nasce e cresce nello spirito, ovvero nelle intenzioni ed emozioni con le quali certe cose si svolgono…
      In questo senso ‘eroe’ può essere chiunque sia spinto, convintamente, ‘a un fare’ in virtù di un interesse comune.
      Caro Simone la chiave per capire le cose è ‘conoscere’, per cui smettiamola di ripetere concetti che sentiamo continuamente qui e lì e impariamo a comprendere davvero e a farci, conseguentemente, una nostra -razionale- idea sul quanto.
      Solo in questo modo potremo davvero comprendere le ragioni dell’una e dell’altra parte senza sconfinare in oltremodo irrispettosi, oltre che illogici, ragionamenti e scadere in assurdi giudizi dettati da propri ‘limiti’.
      Simone l’odierna nostra libertà di espressione e di opinione, oggi in pericolo (basta vedere quel che sta accadendo…), è stata conquistata col sangue versato dei nostri antenati, si abbia, dunque, cura di difendere, anche solo individualmente, ciò che è, e deve restare, sacro per tutti.
      Ti invito, se hai piacere, a leggere anche i seguenti articoli:
      (Medicina in breve) – ‘Jerusalem Post’: “Al momento circa il 60% dei pazienti in gravi condizioni sono stati vaccinati…”.
      (Medicina in breve) – Come funziona il vaccino Pfizer?
      Legge e Diritto – GREEN PASS: ORA BASTA!!!
      Un caro saluto e ancora grazie per il tuo commento.

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