E’ l’ASL a dover verificare la scadenza del contratto del paziente ricoverato nella RSA/RSSA.
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. 3, n. 3806 del 03-08-2015, statuisce l’obbligo da parte della ASL di remunerare i ricoveri che, nelle more di una nuova valutazione da parte della ASL, si protraggano oltre la scadenza dell’originaria ammissione:
“Va dunque affermato l’obbligo della ASL (UVM) di procedere alla verifica, in prossimità della scadenza del PAI e con anticipo adeguato a consentire che la eventuale dimissione del paziente avvenga in modo tempestivo e proficuo, secondo la destinazione consona alla sua attuale condizione…Fermo restando che, in mancanza di tempestiva verifica, il tempo trascorso fino alla dimissione concordata dovrà ritenersi compreso in quello autorizzato e soggetto a remunerazione”.
E’ l’ASL, dunque, a dover verificare, entro i termini stabiliti nel PAI, la scadenza, e il procrastinarsi o meno, del contratto di ricovero del paziente nella RSA/RSSA, essendo la stessa, con valutazione UVM, ad averlo ivi inserito.
In mancanza di una tempestiva verifica, il tempo trascorso, oltre la scadenza dei termini previsti nel PAI, fino alla dimissione concordata del paziente ricoverato (RSA/RSSA) dev’essere remunerato secondo le modalità accertate e stabilite nel PAI dovendosi, legittimamente, ritenere compreso in quello ivi autorizzato.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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