La querela di falso, ove non abbia lo scopo di togliere a un atto pubblico o a una scrittura privata l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, non è ammissibile.

La Cassazione civ. n. 19626/2020 ha statuito che: “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile“,
la querela di falso, ove non abbia lo scopo di togliere a un atto pubblico o a una scrittura privata l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, non è ammissibile.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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