Legge e Diritto – Diffida e/o reclamo contro compagnia di telecomunicazioni.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e Reclamo contro compagnia telefonica per illegittima richiesta di pagamento di una penale anche a fronte di un mero subentro.

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Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e Reclamo contro compagnia telefonica per illegittima richiesta di pagamento di una penale anche a fronte di un mero subentro.

Oggi voglio riportare, letteralmente, una mia Diffida ex art. 1454 c.c., con contestuale Reclamo, appena finita di scrivere, redatta nei confronti di una compagnia di telecomunicazioni.

Ciò al fine di una eventuale utilità per coloro che si dovessero trovare nella mia stessa circostanza nella presente dedotta e contestata.

Si è trovato, dunque, doveroso, e nel rispetto della legge e della privacy, non riportare dati sensibili, né tanto meno i dati identificativi dell’operatore in oggetto.

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OGGETTO: DIFFIDA AD ADEMPIERE EX ART. 1454 C.C. e RECLAMO.

Il sottoscritto, Stefano Ligorio, nato il …….. a Ceglie Messapica (BR), ed ivi residente in via …..(C.F. …………………………….), con documento di riconoscimento di C.I. N° …………… (rilasciato dal Comune di Ceglie Messapica ………….. con scadenza …………..), con la presente espone formale RECLAMO e DIFFIDA AD ADEMPIERE EX ART. 1454 C.C.

Contestazioni

Circa un mese fa lo scrivente (cod. cliente …………………………..), il quale, nell’anno 2018 stipulò con Voi un contratto per linea fissa ADSL (con numero telefonico …………………………), a seguito ……………………………….. e dovendo, dunque, traslocare, Vi contattava -più volte-, tramite il numero ………., per poter comprendere la soluzione migliore per evitare di pagare una qualche penale a titolo di recesso anticipato dal contratto in oggetto.

In tutte le mie telefonate intercorse con dei Vostri operatori, tramite il suindicato numero ………., mi fu indicata la soluzione del subentro, ovvero del passaggio dell’intestazione della linea, dal sottoscritto, alla ………………………………., procedura con la quale, per l’appunto, non avrei dovuto pagare alcuna penale, ma solo le restanti rate, pari ad euro 2 cadauna, del modem da Voi, a suo tempo, ricevuto, e circa euro 20, per spese di subentro a carico del subentrante (sig. ………………………).

Così, dunque, ho proceduto, come predetto, su precisi consigli resi dai Vostri operatori, più volte, interpellati. In data 28-05-2021, ricevevo alla mia casella di posta elettronica (………………………………………) Vostra ultima fattura n. ……………………………… (con scadenza ………………………..) con un importo pari ad euro 121,82.

A seguito, appunto, di verifiche (foglio 2 di fattura in oggetto), oltre al pagamento delle predette rate residue del modem (dalla n. 30 alla n. 48 con un importo di euro 2 cadauna), rilevavo (rigo 3, di foglio 2, di fattura in oggetto) una voce “Rata finale modem euro 79,00”, voce che a tutti gli effetti rileva un pagamento a titolo di penale, in quanto non classificabile minimamente come ‘rata finale’ del modem, in quanto esse, ovvero le rate residue, sono già conteggiate dalla n. 30 alla n. 48 e, dunque, come anzi detto, sono già conteggiate a parte.

Per cui a conti fatti Voi, a titolo di subentro, richiedete euro 20,00 al subentrante per giustificati motivi di spese per cambio intestazione, e ulteriori euro 79,00 (oltre alla giustificata richiesta del pagamento delle rate residue del modem) al vecchio intestatario, ovvero lo scrivente.

Tengo a precisare che nel contratto avvenuto per registrazione telefonica (file audio in Vostro possesso e che potrete agevolmente ascoltare per conferma) mai nulla mi fu detto in merito a questa “rata finale” in caso di mero subentro, e che non ebbi, successivamente, modo di sottoscrivere e firmare alcun contratto cartaceo, né tanto meno ebbi mai modo di riceverlo (a parte un mero documento di riepilogo a titolo contrattuale), ovvero nella forma, dalla legge espressamente richiesto, in cui venivano indicate le specifiche, punto per punto, delle condizioni da Voi poste.

Nei giorni scorsi ho svolto diverse telefonate al Vostro numero …….., con un inutile spreco di tempo, in quanto alcun operatore è stato minimamente in grado di poter ottemperare al quanto in essere, avendomi tutti indicato unicamente di spedire un formale reclamo, cosa, questa, che ha richiesto ulteriore mio tempo per la redazione dello stesso.

Urge precisare che come è stato specificato dall’Autorità garante delle Comunicazioni, con la Delibera n. 70-10-CIR: “In base a quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell’utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione”.

Il Co.Re.Com Umbria, con delibera n. 41 del 22-09-2016, ha, inoltre, nel merito a un classico caso, rilevato che l’operatore non aveva: “dato prova di aver informato il cliente in merito alla previsione dei costi in questa sede contestati, così come previsto dalla disciplina vigente”, richiamando le Linee guida della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità Garante per le comunicazioni del 02-07-2007, le quali prevedono che “l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo”.

Nella stessa sede il Co.Re.Com ebbe modo di ritenere che la compagnia non aveva assolto all’onere probatorio posto a suo carico: “in base al…principio generale, ribadito, tra gli altri, da Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n. 936, secondo cui ‘il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento’…”, con la precisa conseguenza che: “In base a quanto precede, (la Compagnia) non ha fornito i riscontri probatori di cui sopra, limitandosi a produrre una copia della comunicazione di attivazione dell’offerta dedotta in contratto, senza tuttavia documentarne né l’invio al cliente, né la recezione da parte del medesimo, con la conseguenza che (l’istante) non è stata edotta della sussistenza dei relativi oneri in caso di recesso dal contratto prima del termine pattuito. In conseguenza di quanto sopra, pertanto, va riconosciuto il diritto dell’istante allo storno/rìmborso degli importi addebitati a titolo di costi dì disattivazione del servizio e di annullamento sconto per cessazione anticipata (conf. Agcom del. n. 29/16/CIR)”.

Si precisa che, per giunta, nel caso dello scrivente trattasi di mero subentro e non di recesso anticipato (o di cambio di operatore), per cui oltre a rilevare che al subentrante addebitate euro 20,00 a titolo di costi per cambio di intestatario, le predette euro 79,00 a titolo di penale, da Voi addebitati allo scrivente, oltre ai summenzionati motivi, sono da ritenersi, nel caso specifico, ancor più gravemente e ulteriormente illegittimi.

A seguito di quanto qui dedotto, contestato, e provato, lo scrivente provvede a pagare (si allega copia di ricevuta di pagamento -bollettino postale-) quanto a Voi spettante avendo, opportunamente, detratto la predetta somma di euro 79,00, da Voi illegittimamente richiesta e, dunque, non dovuta, per un importo complessivo pari ad euro 42,82 (ovvero 121,82 -79 = 42,82).

Richieste e conclusioni

Vi intimo, dunque, ai sensi dell’ex art. 1454 c.c. a non inviarmi, in tal senso, altre ulteriori illegittime richieste di pagamento.

Nel merito a Vostre eventuali future contestazioni, Vi chiedo che tali siano firmate da persona fisica, la quale dovrà assumersi la piena responsabilità di fronte alla legge ove intendesse dichiarare, in qualità di rappresentante della Vostra azienda, quanto appare fuori da ogni azione legittima e lecita.

Inoltre, ove intendeste insistere in tale illegittima richiesta di pagamento dei summenzionati euro 79,00 (a titolo di addebito per inesistenti e insussistenti costi/penali) Vi avverto che saranno, dal sottoscritto, attivate precise e puntuali vie legali (anche a titolo risarcitorio) avvertendoVi, sin da ora, che in un eventuale giudizio graverà su di Voi (e non sullo scrivente), in qualità di compagnia erogante il servizio, produrre la registrazione telefonica con la quale lo scrivente, in sede di stipula del contratto, ‘sarebbe’ venuto a conoscenza, a suo tempo, di detta penale (o di addebito diversamente definito) anche a seguito di un mero subentro, o il contratto cartaceo sottoscritto e firmato completo delle specifiche voci, o dei precisi punti, in cui veniva indicata tale penale (o di addebito diversamente definito), come anzi precisato, anche per il mero subentro.

Con la speranza di una ragionevole risoluzione del quanto, Vi porgo miei cordiali saluti.

Si allega alla presente:

-copia di mio documento C.I. e di T.S.

-copia della richiamata fattura n. ………….

-copia di ricevuta di pagamento (bollettino postale) per Vostre spettanze pari a euro 42,82.

Ceglie Messapica il 02-06-2021

Stefano Ligorio

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Potrete liberamente copiare quanto, nella presente, riterrete utile per un vostro eventuale invio di una diffida e/o di un reclamo.

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Giuda Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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