La nullità dei patti successori.
L’art. 458 del codice civile: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi” sancisce la nullità dei patti successori.
In parole semplici per descrivere cosa siano i patti successori si può, genericamente, dire che trattasi di contratti o patti stipulati tra due o più persone con cui un soggetto viene nominato erede da taluno, il quale si impegna a disporre del proprio patrimonio in suo favore (patti successori istitutivi), o di contratti o patti con cui un futuro erede dispone dei propri diritti all’eredità nella circostanza in cui sia ancora in vita la persona dalla quale, per successione, dovrà, in futuro, ereditare (patti successori dispositivi e rinunciativi).
I patti successori si dividono in quelli istitutivi, dispositivi e rinunciativi.
-I patti successori istitutivi sono rappresentati da quei contratti in cui un soggetto viene nominato erede da taluno, il quale si impegna a disporre del proprio patrimonio in suo favore (circostanza che, dunque, viola la libertà testamentaria, ovvero l’assoluta revocabilità del testamento).
-I patti successori dispositivi si verificano nella circostanza in cui taluno dispone dei propri diritti su una eredità (ovvero quando sia ancora in vita colui dal quale dovrebbe ereditare) che può pervenirgli da una futura successione.
-I patti successori rinunciativi (o abdicativi) si verificano, invece, quando un soggetto rinuncia al proprio diritto su una eredità (ovvero quando sia ancora in vita colui dal quale dovrebbe ereditare) che può pervenirgli da una futura successione.
La nullità dei patti successori, ai sensi dell’art. 458 c.c., è sancita per preservare l’assoluta revocabilità del testamento –finché è in vita il testatore– (patti successori istitutivi), e per evitare che futuri eredi possano sperperare la propria eredità di cui non sono ancora titolari (patti successori dispositivi e rinunciativi).
L’azione giudiziaria per far valere la nullità dei patti successori può essere avanzata da chiunque ed è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 15919/2018: “È nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il ‘de cuius’, con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a dissimulare una donazione”.
Cass. civ. n. 14566/2016: “Configura patto successorio, vietato dall’art. 458 c.c., l’accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell’altrui futura successione ‘mortis causa’, pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell’art. 1111, comma 2, c.c.”.
Per cui si ponga attenzione ove ci si dovesse trovare nelle qui descritte circostanze, in quanto si firmerebbe un contratto, o patto, eventualmente anche dietro corrispettivo di un prezzo, che ai fini legali sarebbe nullo.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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