L’insistente corteggiamento non gradito dalla vittima può integrare il reato di molestia (art. 660 c.p.)?
La Cassazione pen. n. 7993/2021 ha statuito che: “Configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà”,
il corteggiamento ossessivo e petulante, non gradito dalla vittima e invasivo dell’altrui sfera privata, integra il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p.
Altre statuizioni sul tema della Cassazione:
Cassazione pen. n. 3758/2014: “Il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri”.
Cassazione pen. n. 45315/2019: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di ‘molestia o disturbo’ ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto”.
Cassazione pen. n. 19438/2007: “Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza”.
Cassazione pen. n. 19071/2004: “Il reato di cui all’art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà”.
Cassazione pen. n. 4053/2004: “In tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto”.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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