(brevi note su legge e diritto) – L’incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) dev’essere eccepita nell’immediatezza dell’assunzione della prova…

L’incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.).

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L’incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) dev’essere eccepita nell’immediatezza dell’assunzione della prova…

La nullità della testimonianza resa da persona incapace (art. 246 c.p.c.) si configura come una nullità relativa e, in quanto tale, l’eccezione, in tal senso, dalla parte interessata, deve, tempestivamente, avvenire subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi del co. 2 dell’art. 157 c.p.c.

Cass. civ. n. 2075/2013: “L’incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata nell’immediatezza dell’assunzione della prova, non trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio, sicché essa non può essere denunciata, per la prima volta, in sede di legittimità”.

Qualora predetta eccezione sia, dal giudice, respinta la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni (e nei successivi, eventuali, atti di impugnazione), dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, e quindi sanata, circostanza, questa, che è, dal giudice, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ. Sez. Un. n. 21670, del 23-09-2013).

Cass. civ. n. 1840/2003: “Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l’eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l’eccezione deve intendersi rinunciata e la sentenza di merito non può essere impugnata per carenza di motivazione sul punto” (Cass. civ. Sez. II, sentenza n.1840 del 07-02-2003).

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