Il co. 5 dell’ex art. 183 c.p.c. consente all’attore di adeguare le proprie difese in conseguenza di quelle svolte dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Il co. 5 dell’ex art. 183 c.p.c. consente all’attore di adeguare le proprie difese in conseguenza di quelle svolte dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, potendo, dunque, proporre nuove domande e nuove eccezioni a quest’ultime direttamente conseguenti (‘mutatio libelli‘).
L’attore potrà, appunto, introdurre nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi, impeditivi, nel giudizio, ampliando il thema decidendum. Tali poteri debbono, tuttavia, essere esercitati, a pena di decadenza, nella prima udienza ex art. 183 del c.p.c.
Cass. Civ. Sez. III, n. 17708 del 19-07-2013: “L’art. 183 cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, nonché l’attuale quinto comma della stessa norma, consentono che l’attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa “in iure” o “in facto” che alleghi l’infondatezza della domanda originaria, fermo restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo. Ne consegue che, ove l’attore abbia proposto domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., la contestazione del convenuto sulla effettiva conclusione del contratto, legittima la proposizione, da parte dell’attore, di domanda per il riconoscimento di una responsabilità precontrattuale fondata sulla mancata conclusione del contratto, oggetto della difesa del convenuto”.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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