Ricorso davanti al Giudice di Pace senza avvocato.

E’ possibile, e non solo davanti al Giudice di Pace.
Il cittadino, ai sensi dell’art. 82 c.p.c. (co. 1 e co. 2), per cause di valore fino a euro 1.100,00 può difendersi personalmente davanti al Giudice di Pace, finanche facendosi rappresentare da altra persona di fiducia (parente, amico, magari con qualche competenza in materia legale) non necessariamente avvocato (art. 317 c.p.c.).
Difatti per cause in cui il valore sia molto modico, non sempre può trovarsi conveniente affidare un incarico all’avvocato con l’aggravio, appunto, dei costi per l’assistenza legale, i quali potrebbero superare, anche di molto, il valore stesso dell’oggetto di causa.
Il cittadino può, dunque, dinanzi al Giudice di Pace, personalmente redigere, nella predetta circostanza, un ricorso e depositarlo presso l’ufficio di competenza e successivamente discuterlo in udienza.
Art. 82 c.p.c.: “co. 1– Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. co. 2– Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. co. 3– Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo”.
Preme precisare che ai sensi del riportato co. 2 dell’art. 82 c.p.c., se il Giudice di pace non ritiene la difesa tecnica di un avvocato necessaria potrà escluderla anche quando il valore della causa supera la predetta somma di euro 1.100,00.
Cassazione civ. n. 3874/2012: “Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, c.p.c. non deve necessariamente precedere l’instaurazione del giudizio, né manifestarsi in forma espressa, in quanto anche l’autorizzazione sopravvenuta durante il processo e resa implicitamente ‘per facta concludentia’ garantisce l’effettività della difesa e la regolarità del contraddittorio…Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, c.p.c., sebbene intervenuto durante il processo e in forma implicita, non può essere revocato, con l’effetto di rendere invalida la costituzione del rapporto processuale, potendo il giudice di pace, con la sentenza che definisce il giudizio, unicamente dichiarare l’eventuale nullità della concessa autorizzazione”.
Cassazione civ. n. 8026/2006: “Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte, deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all’udienza ad altro soggetto”.
Cassazione civ. n. 17008/2004: “Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l’autorizzazione a stare in giudizio di persona, <in considerazione della natura e entità della causa> ex art. 82 c.p.c., attiene all’accertamento che nulla osti a che il soggetto possa agire senza il patrocinio di un difensore, ed è volta a rimuovere un limite al potere della parte di agire personalmente, essendo pertanto volta a tutelare, oltre a quello delle parti, anche l’interesse generale e costituzionalmente garantito dell’effettività del diritto di difesa. Tale mancanza di autorizzazione dà luogo all’invalida costituzione del rapporto processuale, deducibile dalla controparte e rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ma sanabile con effetto ex tunc qualora essa autorizzazione venga concessa successivamente alla costituzione del soggetto, rimanendo anche in tal caso assicurate le esigenze di tutela perseguite dalla norma”.
Cassazione civ. n. 112/1999: “Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell’art. 82 c.p.c. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità”.
Cassazione civ. n. 6410/1998: “Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell’art. 82, comma secondo c.p.c. non esige il rigore formale di una redazione per iscritto, potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su di una determinata istanza senza rilevarne l’avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente”. (Nella fattispecie la Suprema Corte adita ha ritenuto sussistere un’implicita autorizzazione alla parte a stare personalmente in giudizio in virtù del fatto che il Giudice di Pace nulla aveva eccepito in tal senso).
I casi in cui il cittadino potrà difendersi personalmente davanti al Giudice di Pace e/o finanche davanti al tribunale (caso, quest’ultimo in cui vige la regola generale che non ci si può difendere da soli, salvo, per l’appunto, alcune eccezioni), sono i seguenti:
(N.B. L’elenco qui proposto non può ritenersi pienamente esaustivo di tutte le possibili circostanze in cui è possibile difendersi personalmente):
–l’opposizione a sanzioni amministrative e a multe stradali presentando il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento della multa (o entro 60 giorni se si intende ricorrere dinanzi al Prefetto). Per semplificazione sarà possibile scaricare degli appositi moduli online che una volta compilati andranno depositati agli uffici di competenza.
-l’art. 23 del Codice di procedura amministrativa (“Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”) stabilisce il diritto del cittadino di potersi difendere personalmente anche nelle cause che hanno per oggetto una controversia in materia di: accesso e trasparenza amministrativa, elettorale, e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
–In alcuni casi come nella circostanza di opposizione a ordinanza/ingiunzione, per sanzione amministrativa, ex art. 23, L. 24-11-1981, n. 689 (art. 6 co. 9 del D.L. 1 settembre 2011, n. 150: “Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente…”), il cittadino può difendersi personalmente (senza avvocato, dunque), senza limite, né per giudice adito, né per valore.
–Ai sensi del co. 2 dell’art. 12 del processo tributario (“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”; –si veda anche il co. 3-bis del successivo art. 16-bis-: “I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”), il cittadino può difendersi personalmente anche nelle cause tributarie (ad. es. cartelle di pagamento di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate) in cui il valore non superi gli euro 3.000,00. Tuttavia se il Giudice di merito ritiene che il caso sia complesso può ordinare l’obbligatorietà di una difesa legale, e ciò a prescindere dal valore della causa (quindi anche se inferiore a euro 3.000,00).
–Ai sensi degli artt. 417 e 442 c.p.c. (testo dell’art. 417 c.p.c.: “In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11. La parte che sta in giudizio personalmente [c.p.c. 82] propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica. Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria”), il cittadino può difendersi personalmente anche nelle cause individuali di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, ma solo relativamente al primo grado di giudizio e solo quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11. Ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c. la stessa norma si applica anche nelle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende.
-Ai sensi dell’art. 660 c.p.c. (“…Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato”), il conduttore moroso intimato, per quanto riguarda la fase sommaria del procedimento (e, dunque, non nella fase ordinaria), ovvero quella riguardante la convalida di sfratto, può difendersi personalmente in giudizio.
–Ai sensi degli artt. 404 e 411 c.c. (testo di interesse dell’art. 411 c.c.: “Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente”) e della statuizione di Cassazione n. 25366/2006 (“…Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”), quando non c’è controversia tra le parti in causa, è consentito (sia per il richiedente, sia per il destinatario del provvedimento), per la nomina dell’amministratore di sostegno, senza la difesa di un avvocato, rivolgersi personalmente al giudice tutelare.
–Ai sensi degli artt. 101 (co. 1), 121 (co.1), 127 (co. 1, 2, 3, e 7), 131 (co.1) c.p.p. e dell’art. 90 c.p.p. (in attuazione al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212) la persona offesa dal reato ha una serie di diritti e facoltà che può esercitare personalmente in sede penale.
Come sopra esposto nelle circostanze in cui il cittadino, dinnanzi al Giudice di Pace, può difendersi personalmente, ha altresì facoltà, ai sensi dell’art. 317 c.p.c., di delegare la partecipazione all’udienza ad altro soggetto, come pure di farsi rappresentare, da una persona (‘rappresentante processuale volontario’) munita di mandato scritto (allegata alla citazione o presentata con altro separato atto), che può essere anche un parente o un amico (‘mandato’, questo, ovviamente, differente dal mandato a un avvocato): Art. 317 c.p.c.: “co. 1– Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. co. 2– Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare”.
Cassazione civ. n. 10384/2006: “L’articolo 317 del codice di procedura civile, nel prevedere che avanti al giudice di pace la parte possa farsi rappresentare da persona munita di mandato, consente al giudice la verifica formale dell’atto, ma non anche di accertare la presenza dell’eventuale impedimento in vista del quale il mandato è stato eventualmente rilasciato, essendo l’accertamento di un tale limite attinente esclusivamente al rapporto interno fra mandante e mandatario”.
Cassazione civ. n. 8339/2005: “In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l’art. 317 c.p.c., nel prevedere che le parti possono farsi rappresentare in giudizio da persona munita di mandato in calce alla citazione o in atto separato, non richiede che la scrittura privata di conferimento sia munita di autenticazione, requisito che è invece stabilito dall’art. 183 c.p.c. per il procedimento dinanzi al tribunale”.
In conclusione, il provvedimento di autorizzazione cui si fa riferimento al co. 2 dell’art. 82 c.p.c. non richiede necessariamente una redazione per iscritto, potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, ove il giudice, provvedendo su una determinata istanza, nulla rilevi in ordine alla proposizione, dalla parte, effettuata personalmente.
L’eventuale mancanza implicita di detta autorizzazione, da parte del Giudice di Pace, deducibile da parte avversa e rilevabile anche d’ufficio, può tuttavia essere sanata ove sia concessa successivamente, ovvero durante il giudizio.
Per ovviare a questa problematica, la quale si ribadisce può sorgere solo per le cause con un valore superiore a euro 1.100,00, sarà bene chiedere, al Giudice di Pace, anche su istanza verbale in sede di prima udienza, di essere da questi, in tal senso, autorizzati (con la conseguenza che se non si dovesse essere autorizzati bisognerà incaricare obbligatoriamente un avvocato), del resto il citato co. 2 dell’art. 82 c.p.c. prevede che il Giudice di Pace, quand’anche la causa superi il valore di euro 1.110,00: “in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona”.
Il cittadino deve, tuttavia, sempre avvalersi dell’assistenza di un avvocato per:
-cause civili che superano il valore di euro 1.100,00, o che, in ogni caso, come anzi esposto, non rientrino tra quelle ammesse dal Giudice di pace alla difesa senza un avvocato;
-nelle cause penali (con la sola eccezione della suindicata circostanza della persona offesa dal reato che ha una serie di diritti e facoltà che può esercitare personalmente).
-dinnanzi alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione.
Tutto ciò premesso e argomentato, in merito a quanto è oggetto del presente articolo, il consiglio che mi sento di dare è quello di difendersi personalmente -nelle ipotesi suindicate- solo se si hanno un minimo di competenze in materia (o comunque se trattasi di controversia dal valore molto modesto), in quanto, altrimenti può rappresentare una circostanza molto sfavorevole per far valere, validamente, le proprie ragioni.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Un pensiero riguardo “Legge e Diritto – Ricorso davanti al Giudice di Pace senza avvocato. E’ possibile, e non solo davanti al Giudice di Pace.”
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