Molestie ai condomini e risoluzione del contratto di locazione.

La Cassazione civ. n. 22860/2020 precisa che ai sensi dell’art. 1587 c.c. (“Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti”) le molestie ai condomini, da parte del conduttore, legittimano la risoluzione del contratto di locazione, in quanto circostanza costituente abuso del bene locato determinante una violazione della citata norma.
“…secondo la giurisprudenza di legittimità, le molestie ai vicini costituiscono abuso di bene locato in violazione quindi dell’articolo 1587 c.c., e ciò è indiscutibile…Il rilievo della condotta della C. ai fini dell’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 1587 n. 1 c.c. è oggetto di valutazione di merito; e ad abundantiam ben si può riconoscere che la condotta inadempiente ai fini della risoluzione può essere integrata anche da un solo episodio, per la gravità dello stesso, che, si ripete, deve essere valutata dal giudice di merito…”.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Un pensiero riguardo “(brevi note su legge e diritto) – Ai sensi dell’art. 1587 c.c. le molestie ai condomini, da parte del conduttore, legittimano la risoluzione del contratto di locazione.”
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