(brevi note su legge e diritto) – Ai sensi dell’art. 88 c.p.c. l’illecita condotta processuale dell’avvocato impone al giudice di segnalarlo all’autorità disciplinare.

L’illecita condotta processuale dell’avvocato e l’obbligo, da parte del Giudice, di segnalazione.

Ai sensi dell'art. 88 c.p.c. l'illecita condotta processuale dell'avvocato impone al giudice di segnalarlo all'autorità disciplinare. Stefano Ligorio, Articoli su 'Legge e Diritto' e 'brevi note su legge e diritto' di Stefano Ligorio. Cassazione, giurisprudenza, Corte Suprema, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, il risarcimento nel processo civile, il risarcimento del danno, legge, diritto, giustizia, processo civile, processo penale, appello, giudice,
Ai sensi dell’art. 88 c.p.c. l’illecita condotta processuale dell’avvocato impone al giudice di segnalarlo all’autorità disciplinare.

Art. 88 c.p.c. –Dovere di lealtà e probità-: “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

La Cassazione SS. UU., n. 10090/2015, precisa che in materia di responsabilità disciplinare dell’avvocato, il dovere di probità, dignità, e decoro -a cui quest’ultimo è tenuto-, sancito dall’art. 6 del codice deontologico forense (co. 2), ha riscontro nell’art. 88 c.p.c., il quale oltre a stabilire il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, impone al giudice di segnalare, all’autorità disciplinare, l’eventuale illecita condotta processuale dell’avvocato: “è sufficiente al riguardo considerare che l’obbligo dell’avvocato di ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, colà sancito, ha un preciso e speculare riscontro nel disposto dell’art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone altresì al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all’autorità disciplinare. A ciò aggiungasi che il primo comma dell’art. 92 prevede la trasgressione del dovere di cui all’art. 88 cod. proc. civ. — sovrapponibile, si ripete, all’art. 6 del codice deontologico — come autonoma ragione di rimborso delle spese, anche non ripetibili. Trattasi di indici normativi che inequivocabilmente danno tono e rilevanza disciplinare alla violazione del dovere deontologico innanzi richiamato”.

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Stefano Ligorio

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