L’illecita condotta processuale dell’avvocato e l’obbligo, da parte del Giudice, di segnalazione.

Art. 88 c.p.c. –Dovere di lealtà e probità-: “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”.
La Cassazione SS. UU., n. 10090/2015, precisa che in materia di responsabilità disciplinare dell’avvocato, il dovere di probità, dignità, e decoro -a cui quest’ultimo è tenuto-, sancito dall’art. 6 del codice deontologico forense (co. 2), ha riscontro nell’art. 88 c.p.c., il quale oltre a stabilire il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, impone al giudice di segnalare, all’autorità disciplinare, l’eventuale illecita condotta processuale dell’avvocato: “è sufficiente al riguardo considerare che l’obbligo dell’avvocato di ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, colà sancito, ha un preciso e speculare riscontro nel disposto dell’art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone altresì al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all’autorità disciplinare. A ciò aggiungasi che il primo comma dell’art. 92 prevede la trasgressione del dovere di cui all’art. 88 cod. proc. civ. — sovrapponibile, si ripete, all’art. 6 del codice deontologico — come autonoma ragione di rimborso delle spese, anche non ripetibili. Trattasi di indici normativi che inequivocabilmente danno tono e rilevanza disciplinare alla violazione del dovere deontologico innanzi richiamato”.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Un pensiero riguardo “(brevi note su legge e diritto) – Ai sensi dell’art. 88 c.p.c. l’illecita condotta processuale dell’avvocato impone al giudice di segnalarlo all’autorità disciplinare.”
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