(brevi note su legge e diritto) – La medicina legale nel calcolo della percentuale di invalidità permanente.

Medicina legale e invalidità permanente.

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La medicina legale nel calcolo della percentuale di invalidità permanente.

Si parla di menomazioni policrone quando trattasi di menomazioni avvenute in infortuni diversi, mentre si parla di menomazioni monocrone quando, le stesse, sono avvenute nel medesimo infortunio.

Ai fini del calcolo della percentuale complessiva di invalidità permanente il DM 05-02-1992 prevede tre possibilità:

menomazioni plurime già tabellate;

menomazioni coesistenti;

menomazioni concorrenti.

*In relazione alle menomazioni plurime già tabellate, naturalmente il calcolo è semplice perché è già riportato nelle indicazioni tabellari.

Esempi possono essere: la perdita totale di tutta le dita di una mano, la perdita dei due piedi, la perdita delle due mani, ecc..

*Per menomazioni coesistenti si intendono, invece, tutte le menomazioni coesistenti che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro: ‘Prima parte: Modalità d’uso della nuova tabella d’invalidità‘ -DM 05-02-1992-: “…le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro…”.

Un semplice esempio può essere: una ridotta funzionalità alla spalla dx e una frattura al piede, e/o una patologia gastrica, ecc… In tali casi, dopo aver effettuato la valutazione di ciascuna menomazione, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula riduzionistica conosciuta, in medicina legale, col nome di ‘Balthazard‘, mediante la seguente formula espressa in decimali:

IT (invalidità totale permanente) = IP1 (invalidità permanente 1) + IP2 (invalidità permanente 2) = la somma – la somma di IP1 x IP2.

*Per menomazioni concorrenti, secondo la specifica nota inserita nella ‘Prima parte: Modalità d’uso della nuova tabella d’invalidità‘ del DM 05-02-1992, si indicano tutte le menomazioni funzionalmente in concorso tra loro che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato: in alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato“.

Un semplice esempio può essere: una ridotta funzionalità alla spalla dx, e una concorrente lussazione di spalla, o frattura, o ivi presenza di mezzi di sintesi, o cicatrice chirurgica, e/o lesioni a tendini e muscoli, ecc…

In tali casi, dopo aver effettuato la quantificazione di ciascuna menomazione si adopera, invece, la formula riduzionistica proporzionale conosciuta, in medicina legale, con il nome di ‘Salomonica‘ e si procede nel seguente modo:

IT (invalidità totale permanente) = ST (somma letterale e addizionale delle percentuali delle invalidità permanenti) + FP (risultato della formula riduzionistica di Balthazard prima descritta usata per le menomazioni coesistenti) = la somma / 2 (diviso la metà o due).

In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.

Resta assodato che l’invalidità complessiva non potrà mai essere superiore al valore previsto per la perdita del sistema organo-funzionale interessato.

L’art. 5 del D.L. n. 509 del 1988, stabilisce che nella valutazione complessiva dell’invalidità permanente non sono da considerare le menomazioni che comportano una percentuale di invalidità pari o inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre menomazioni comprese in fasce superiori.

Il sistema tabellare considera il soggetto valido pari al 100%, cioè con un attitudine al lavoro pianamente integra, per cui al diminuire della percentuale di questa attitudine (in relazione alle diverse menomazioni) questa viene, proporzionalmente, ridotta dal 100%.

Mentre in passato, ai fini dell’accertamento dell’invalidità permanente, veniva pressoché valutato solo il danno anatomo-funzionale incidente sull’attitudine al lavoro di un soggetto, la nuova normativa, all’art. 3, prevede una ridefinizione più precisa del danno biologico, più correttamente considerato come una lesione all’intera integrità psicofisica della persona; per cui a titolo di esempio, odiernamente, anche una cicatrice di rilievo (la quale, evidentemente, potrebbe anche non avere una precisa incidenza sulle proprie capacità lavorative), potrà concorrere, in qualità di menomazione estetica, nella valutazione complessiva dell’inabilità al lavoro di un soggetto in conseguenza della sua invalidità totale permanente.

Ai fini risarcitori si precisa ulteriormente che in ordine all’eventuale accertamento (medico-legale) per ridotta capacità lavorativa specifica (dunque, non generica), e a seconda dei casi, la inerente percentuale -correlata a quella riconosciuta per invalidità totale permanente- potrà essere aumentata finanche di 5 punti.

Concludo nel consigliare che, nella circostanza di un accertamento di una invalidità permanente (INPS, INAIL…) o -ai fini risarcitori- di un danno biologico, di una inabilità al lavoro, ecc.., è sempre bene affidarsi a un diligente medico legale, il quale dovrà essere in grado, in tutta competenza e onestà, di fare al meglio gli interessi del proprio cliente.

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

Stefano Ligorio

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