Il danno esistenziale.
Il danno esistenziale è lo sconvolgimento nella vita quotidiana -determinato da un fatto illecito- che comporta un’alterazione della personalità del danneggiato, delle sue abitudini, e del suo modo di relazionarsi con gli altri finanche da imporgli scelte di vita diverse.
La Cassazione n. 18611/15 chiarisce come a volte, a seconda della specificità del caso, il danno esistenziale (come anche quello morale) debba essere valutato autonomamente rispetto al danno biologico, ribadendo l’incongruità, come assai spesso accade nella pratica, di una mera valutazione tabellare ai fini del risarcimento dovuto per il pregiudizio subito.
Spesso, infatti, si assiste al riconoscimento del solo danno biologico, al quale si riconosce ormai una portata tendenzialmente, e generalmente, onnicomprensiva, ovvero contenente già in sé anche il danno esistenziale (correlato alla lesione fisica subita), tuttavia non è per nulla scontato che il danno biologico lo possa sempre, e in toto, effettivamente, ricomprendere.
Potrebbe, infatti, accadere -circostanza per nulla rara- che il danno esistenziale debba essere liquidato autonomamente dal riconoscimento della percentuale del danno biologico, difatti il giudice, in tutta diligenza, dovrebbe sempre valutare, caso per caso, le circostanze in essere e, ove sia il caso, ‘personalizzare’ in modo specifico e congruo il risarcimento.
Difatti, al contrario di alcune errate convinzioni, in tal senso, emergenti, la duplicazione del riconoscimento risarcitorio si verifica unicamente quando è liquidata (sia pure sotto nomi diversi) due volte la stessa voce di danno.
Aumentare soltanto il punto di base, nelle tabelle per la liquidazione del danno biologico indicato, non può avere sempre un senso logico, corretto, e congruo, in quanto non può permettere, infatti, di considerare a pieno la perdita della qualità della vita del danneggiato e tutte le componenti psichiche e spirituali, finanche meramente soggettive, del dolore umano.
La Corte Suprema ha chiarito come sia del tutto incongruo il ricorso alla mera valutazione tabellare nel garantire un risarcimento integrale del danno ai fini della valutazione anche degli aspetti dinamici e relazionali del pregiudizio.
Risarcire -in alcuni casi specifici- il danno esistenziale (ma anche il danno morale) in modo autonomo è l’unica via corretta per poter riconoscere al danneggiato un equo ristoro e non può, minimamente, rappresentare, in tali casi, una duplicazione del riconoscimento risarcitorio: Cass. n. 18611/15: “tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam”.
L’unitarietà del danno non patrimoniale non dev’essere più frutto di fraintendimenti, in quanto la nozione di ‘unitarietà’ significa unicamente che lo stesso danno non può essere liquidato due volte solo perché definito, o definibile, con nomi diversi, tuttavia ciò non può, e non deve, comportare che quando l’illecito sia causa di distinte perdite non patrimoniali la liquidazione dell’una possa sempre assorbire tutte le altre: “..Pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali..il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie..”.
Del resto, appare logico ed evidente come un danno biologico relativamente moderato, ma con aspetti di ripetitività e/o recidività, possa instaurare, certamente, e per ovvi motivi, un danno esistenziale molto più rilevante, per l’appunto, di quello, nell’onnicomprensività del danno biologico, riconosciuto -genericamente- con la semplice patologia tabellata;
ecco che in tali casi nasce la necessità del riconoscimento del danno esistenziale autonomamente (distaccato) dal danno biologico.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Un pensiero riguardo “Legge e Diritto – Il danno esistenziale nel risarcimento del danno.”
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