In sede di Appello possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente’ non dedotti-, oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

Secondo Cassazione sez. 3 civ. 18-01-2011, n. 1083: “…Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova…le variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte. Una volta escluso che l’incremento della somma richiesta (c.d. petitum mediato) integri una mutatio libelli, è del tutto irrilevante operare un raffronto…tra quanto era stato originariamente domandato al momento dell’atto di citazione…Non questo è l’elemento determinante; ciò che conta è che, domandando una somma maggiore, non si introducano nuovi temi di indagine, tali da menomare il diritto della difesa dell’altra parte…”,
per cui, la mera variazione quantitativa del petitum, non comportando l’introduzione di una domanda nuova, risulta pienamente ammissibile in sede di appello.
La differenza, dunque, tra l’inammissibile domanda nuova in sede di appello e la ivi ammissibile diversa quantificazione in ordine al petitum, risiede, appunto, nell’immutabilità dell’oggetto della domanda.
Solo quando viene modificato, o allargato, il tema di indagine (‘causa petendi’), rispetto a quello dedotto originariamente, si ha violazione del dettame dell’art. 345 c.p.c. risultando, dunque, inammissibile.
Cassazione 05/04/1991, n. 3545 chiarisce che: “in tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, la disposizione dell’art. 345, 2° co. c.p.c., la quale ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai danni sofferti e non solo ai danni arrecati dopo la sentenza impugnata, comporta che si possono domandare in appello, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado non soltanto i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a lui addebitato, ma altresì i danneggiamenti rispetto ai quali il danneggiato, pur usando l’ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l’esistenza e la portata pregiudizievole…anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado, sebbene essi siano scaturiti da comportamenti adottati dal danneggiante, ed a lui rimproverati, anteriormente a detta definizione”.
Cass. 04/09/2012, n. 14803; Cass. 18/04/2013, n. 9453, in Foro it., 2014, 3, I, 913-, per cui “nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all’attore chiedere per la prima volta in appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa”.
Cassazione 25/11/02, n. 16564 –in danno e resp., 5, 2003, con nota di MASTRORILLI, Occupazione acquisitiva illecita e problemi di prescrizione della domanda risarcitoria-, precisa che è onere della parte: “allegare e provare i danni che ha sopportato e d’altro canto le è consentito, senza che ciò significhi proporre una nuova domanda, indicare nel corso del giudizio i danni che l’illecito le è venuto causando anche dopo la domanda (art. 345, co.1, c.p.c.)”;
e infatti, “se il fatto illecito…è in atto quando è proposta la domanda, la parte può chiedere il risarcimento non solo del danno già subito, ma anche di quello che potrà subire nel corso del processo, sino a quando il fatto illecito si protragga…la domanda così proposta consente alla parte, non solo in primo grado, ma nei successivi gradi di merito, di appello ed allora anche in quello di eventuale rinvio, di chiedere la liquidazione di tutti i danni, mano a mano prodottisi”.
Cassazione n. 9453/2013 “…Si duole che sia stata dalla corte di merito rigettata la domanda di risarcimento del danno subito con liquidazione anche di ammontare relativo all’aggravamento del medesimo ‘verificatosi nel corso del giudizio di primo grado’, essendosi ritenuto siffatto aspetto costituire oggetto di domanda nuova, laddove nella specie trattasi di danni derivanti tutti dallo stesso fatto per cui è causa. Il motivo è fondato…Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado, e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c. (v. Cass., 28/6/2006, n.14961; Cass., 30/11/2005, n.26079).
Ne consegue che la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio è senz’altro ammissibile (v. Cass. 10/11/2003, n.16819), risultando informata al principio dell’esatta commisurazione del danno, cui ai sensi degli artt. 1223, 1224, 1225 e 1227 c.c.…dovendo rappresentare l’equivalente del pregiudizio effettivamente subito (cfr. Cass., 3/8/2010, n.18028…”.
E’, dunque, ammissibile, in sede di appello, modificare in via quantitativa il petitum della originaria domanda di risarcimento del danno, specie qualora siano fatti verificatisi nel corso del giudizio di I Grado a legittimarne la modifica stessa.
In sede di Appello, dunque, possono essere richiesti i danni verificatosi nel corso del giudizio di I Grado -‘incolpevolmente‘ non ivi dedotti- (per cui è, al contrario, inammissibile, invece, la richiesta, in sede di Appello, dei danni, in oggetto, non dedotti ‘colpevolmente‘, ovvero per mera negligenza della parte interessata), oltre ai danni avvenuti posteriormente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
Sarà necessario, in ogni caso, predisporre un originario atto di citazione con assoluta diligenza e perizia.
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Per maggiori approfondimenti:
L’atto di citazione -art. 163 c.p.c.- nel processo civile.
Modifica del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’ ai sensi dell’ex art. 183 del c.p.c.
Il ‘ne bis in idem’ nel processo civile.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
2 pensieri riguardo “Legge e Diritto – Gli ulteriori danni che si possono chiedere in sede di Appello.”
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