Il danno patrimoniale sotto l’aspetto del lucro cessante.
La Cassazione n. 14278/2011 (anche Cassazione n. 20540/2014) ha statuito che in tutti i casi in cui non è dimostrabile un reddito da lavoro il parametro da seguire, nella quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale, sotto l’aspetto del lucro cessante -come diretta conseguenza di un evento lesivo- sia di tipo generale dovendo adottarsi: “il parametro equitativo del triplo della pensione sociale…che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica”, allineandosi al principio generale del risarcimento integrale del danno alla persona (vedasi anche Cassazione n. 101/2002 e Cassazione n. 23298/2004), ribadito dalle Sezioni Unite civili n. 26972/2008.
Per maggiori approfondimenti: La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia.
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Altri articoli sul tema li trovi anche qui.
N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
L’ha ripubblicato su Il mio viaggio.
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