(brevi note su legge e diritto) – Il principio del ‘dedotto e il deducibile’.

Il principio del ‘dedotto e il deducibile’ attiene unicamente alla stabilità degli effetti della statuizione della sentenza e non al suo contenuto generale.

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Il principio del ‘dedotto e il deducibile’ attiene unicamente alla stabilità degli effetti della statuizione della sentenza e non al suo contenuto generale.

In tema di processo civile, il principio del ‘dedotto e il deducibile’ attiene unicamente alla stabilità degli effetti della statuizione della sentenza e non al suo contenuto generale, nel senso che il vincolo del giudicato sostanziale esclude che si possano far valere nuove deduzioni e/o nuove prove per rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, ovvero l’accertamento della responsabilità della parte debitrice per l’evento dannoso originario, perché l’efficacia del giudicato sostanziale si estende oltre a quanto dedotto dalle parti –giudicato esplicito– anche a quanto non dedotto dalle parti –giudicato implicito– per il quale è precluso alle parti stesse la proposizione, in un altro giudizio, di una qualsivoglia domanda, deduzione o prova avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato, in quanto l’accertamento è ormai incontrovertibile.

Cass. civ. n. 8583/2000: “L’efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell’accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo”.

Cass. civ. n. 8029/2014: “…il giudicato sulla domanda risarcitoria non si estende ai danni verificatisi in epoca successiva a causa del protrarsi della sottrazione del possesso”.

Cass. civ. n. 499/2009: “In effetti la preclusione da giudicato opera solo nelle ipotesi di identità oggettiva e soggettiva, e deve pertanto escludersi nell’ipotesi in cui vi sia un mutamento anche parziale di tali elementi. Sulla base di tale premessa in passato questa Corte ha escluso sic et simpliciter il giudicato in relazione a periodi contributivi diversi…”.

Per maggiori approfondimenti: Il ‘ne bis in idem’ nel processo civile.

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