(brevi note su legge e diritto) – Le pronunce di rito, nelle sentenze di merito, non producono effetti al di fuori del processo in cui sono state emesse.

Le pronunce di rito nelle sentenze di merito.

Le pronunce di rito, nelle sentenze di merito, non producono effetti al di fuori del processo in cui sono state emesse. Stefano Ligorio, Articoli su 'Legge e Diritto' e 'brevi note su legge e diritto' di Stefano Ligorio. Cassazione, giurisprudenza, Corte Suprema, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, il risarcimento nel processo civile, il risarcimento del danno, legge, diritto, giustizia, processo civile, processo penale, appello, giudice,
Le pronunce di rito, nelle sentenze di merito, non producono effetti al di fuori del processo in cui sono state emesse.

In tema di processo civile, le sentenze di rito, o le pronunce di rito nelle sentenze di merito, non producono effetti al di fuori del processo in cui sono state emesse, per cui la pronuncia di rito, in una sentenza passata in giudicato formale, non produce effetti di giudicato sostanziale in un successivo processo instaurato tra le stesse parti e sullo stesso oggetto.

Infatti, la circostanza che queste pronunce assumano la veste di sentenza non ha valore decisivo di per sé, essendo, a tal riguardo, privi dell’efficacia esterna tale da poter ‘fare stato’ al di fuori del processo in cui essi si sono formati, in quanto risolvono solo questioni al singolo processo inerenti.

Tribunale civ. Torino, 25-10-2016, giudice, dott. Latella: La pronuncia che respinge la domanda perché inammissibile (o improponibile o improcedibile), benché idonea al giudicato formale, non ha efficacia vincolante al di fuori del processo in cui è stata emessa”.

Sentenza n. 732/2009, G.d.P., dott. D’Angelo, Castellammare di Stabia: “…Difatti va rigettata l’eccezione del convenuto relativa all’improcedibilità della domanda per violazione del principio ne bis in idem, poiché come agevolmente si evince dalla Sent. n. 4487 del G.d.P. di Castellammare di Stabia (NA), la stessa fu pronunciata in via del tutto preliminare e senza che il giudicante disponesse nel merito…”.

Sentenza n. 7557/2009, G.d.P., Pozzuoli, dott. Bruno: “…Anche l’eccezione del ne bis in idem non può essere accolta…la pronuncia di inammissibilità della domanda per vizio della sua introduzione senza alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito, e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio (Cass. Sez.2..n.13785 del 22/7/04)…”.

Cass. civ. n. 4768/2018: “La pronuncia meramente impediente in rito l’esame del merito non costituisce giudicato di rigetto sulla domanda proposta”.

Cass. civ. n. 26377/2014: “Il giudicato su questione processuale, e tale è una questione che abbia investito esclusivamente l’esistenza o meno di una condizione di proponibilità della domanda, è tale solo all’interno dello stesso processo e non estende la sua autorità anche ad un nuovo ed autonomo processole decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio…Né tanto meno la decisione su una questione di proponibilità della domanda impedisce la riproposizione della domanda di merito in un diverso e autonomo giudizio...La statuizione su una questione di rito…dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”.

Per maggiori approfondimenti: Il ‘ne bis in idem’ nel processo civile.

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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