(brevi note su legge e diritto) – il fisco, anche senza motivazione, può spiare i conti correnti dei contribuenti.

Il fisco può spiare i conti correnti dei contribuenti.

Il fisco, anche senza motivazione, può spiare i conti correnti dei contribuenti. Stefano Ligorio
Il fisco, anche senza motivazione, può spiare i conti correnti dei contribuenti.

Le indagini bancarie, da parte del fisco, avendo finalità di mero controllo, possono essere svolte sui conti correnti senza necessità di motivazione e senza obbligo di esibizione dell’autorizzazione al contribuente (non comportando ciò l’illegittimità dell’accertamento).

Difatti nel merito della questione la Cassazione civile n. 15807/2015 precisa che: “l’autorizzazione prescritta dall’art. 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (nel testo, applicabile ‘ratione temporis’, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 18, secondo comma, lett. c) e d), della legge 30.12.1991 n. 413) ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente – Cass. n. 16874/2009-”.

Pacifico che affinché si possa legittimamente utilizzare le risultanze delle indagini bancarie svolte è necessario che queste siano state preventivamente ‘autorizzate’, tuttavia non è assolutamente necessario che l’atto di autorizzazione sia esibito al contribuente al momento della contestazione.

Difatti la Cassazione in commento continua specificando che: “Si è pure chiarito…che in tema di accertamento delle imposte (nella specie IRPEF, IVA ed IRAP), l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perché la medesima, nonostante il ‘nomen iuris’ adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo; tipologie di atti per le quali, rispettivamente, l’art. 3, comma primo, della legge 7.8.1990 n. 241, e l’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, prevedono l’obbligo di motivazione – Cass. n. 14026/2012; Cass. 5849/2012. Inoltre, anche in recenti occasioni – Cass. n. 25771/2014 e Cass. n. 25770/2014 – non si è mancato di precisare che affinché l’erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione (la cui illegittimità può essere fatta valere dinanzi al giudice tributario soltanto quando venga ad inficiare il risultato fiscale del procedimento, e quindi l’accertamento tributario) venga esibito al contribuente – Cass. 15.6.2007 n. 14023, Cass. 21.7.2009 n. 16874; conf., Cass. n. 25317/2014, che richiama altresì Cass. n. 28039/2013, Cass. n. 10675/2010, Cass. n. 16874/2009, Cass. n. 14023/2007 e Cass. n. 20420/2014 -”.

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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