Legge e Diritto – Reato di falsa perizia e di falsa testimonianza: chi è parte offesa?

Considerazioni sulla qualità di parte danneggiata o di parte offesa

nel reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) e di falsa testimonianza (art. 372 c.p.).

Legge e Diritto. Reato di falsa perizia e di falsa testimonianza: chi è parte offesa? Stefano Ligorio.
Parte danneggiata e parte offesa.
Delitto di falsa perizia art. 373 c.p.
Delitto di falsa testimonianza art. 372 c.p.
Giurisprudenza, Cassazione, su reato di falsa perizia e reato di falsa testimonianza.
Reato di falsa perizia e di falsa testimonianza: chi è parte offesa?

La giurisprudenza di legittimità non è unanime nel considerare se per il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) o per quello di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) parte danneggiata debba, o possa, essere ritenuta anche parte offesa.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, l’interesse tutelato sarebbe unicamente rappresentato dal normale e regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, con una duplice conseguenza, ovvero che parte offesa sarebbe soltanto lo Stato, mentre il privato leso rivestirebbe solo la qualità di persona danneggiata dal reato eventualmente legittimato a costituirsi parte civile in un processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari, per cui, secondo tale orientamento, il privato cittadino non avrebbe diritto ad opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.

Vi è poi un orientamento minoritario secondo il quale i delitti di falsa perizia e di falsa testimonianza rivestirebbero carattere plurioffensivo, per cui la norma tutelerebbe anche l’interesse del privato leso, potendosi, a motivo di ciò, qualificarlo anche come parte offesa.

Orientamento minoritario nella giurisprudenza di legittimità.

per il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) anche parte danneggiata

può essere qualificata come parte offesa e, dunque, non soltanto lo Stato-

Cassazione pen. n. 1096/1999:Nei delitti contro l’amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all’art. 373 c.p. nel quale la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta e immediata l’altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all’onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell’art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena <se dal fatto deriva una condanna>”.

Orientamento minoritario nella giurisprudenza di legittimità.

per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) anche parte danneggiata

può essere qualificata come parte offesa e, dunque, non soltanto lo Stato-

Cassazione pen. n. 2285/1997:Il delitto di falsa testimonianza è reato contro l’amministrazione della giustizia e pertanto parte offesa principale va considerato innanzitutto lo Stato. La norma contenuta nell’art. 372 c.p. tutela però anche l’interesse del privato leso dalla falsa testimonianza. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa (secondaria) del reato in parola, tutelata come tale dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero”.

Si rileva anche un’interessante ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli – Ufficio III – n. 41750/15 R.G. G.I.P. del 03-05-16, il quale in seguito all’udienza in camera di consiglio fissata ex art. 409, co. 4° c.p.p. (opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di falsa testimonianza -art. 372 c.p.-), con citata ordinanza ha ritenuto di aderire al predetto orientamento giurisprudenziale minoritario, valutando, dunque, come ammissibile l’opposizione che la persona danneggiata, qualificata, dunque, come offesa, ha avanzato nei confronti della richiesta di archiviazione del P.M.

Orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità.

per il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) parte offesa

sarebbe soltanto lo Stato-

Cassazione pen. n. 17375/2015: Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all’art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria”.

Cassazione pen. n. 23767/2003: Nel delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) che tutela il bene giuridico dell’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività in quanto il privato danneggiato della falsa perizia non è, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell’interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 c.p.p. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all’art. 373 c.p.”.

Orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità.

per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) parte offesa

sarebbe soltanto lo Stato-

Cassazione pen. n. 15200/2011: Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione”.

Cassazione pen. n. 4627/2001: “La facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l’interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa.

Cassazione pen. n. 2982/1999: Nel delitto di falsa testimonianza, che tutela il bene giuridico dell’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall’art. 372 c.p. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato, né potendo il privato danneggiato dalla falsa testimonianza dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell’interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito. Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall’art. 410 c.p.p. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, quest’ultimo non è legittimato a proporre opposizione”.

Cassazione pen. n. 223/1998: “Nei delitti contro l’amministrazione della giustizia persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può poi aggiungersi un’altra vittima, quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell’aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. Ciò non avviene però nella falsa testimonianza, di cui all’art. 372 c.p., che solo eventualmente può danneggiare le situazioni giuridiche di una serie indefinita di persone, non contemplate nella descrizione normativa; pertanto non sussiste il diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione così come quello ad opporvisi“.

Cassazione pen. n. 2853/1997: “Al privato danneggiato dal reato è assegnato un potenziale ruolo processuale, con facoltà di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall’art. 79 c.p.p. e non nel corso delle indagini preliminari. Poiché la persona offesa dal delitto di falsa testimonianza va individuata esclusivamente nello Stato, titolare dell’interesse cui la norma è finalizzata, e non anche nel privato che si ritenga danneggiato dalla falsità, quest’ultimo non è destinatario della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, di cui all’art. 419 c.p.p., e non è perciò legittimato al ricorso per cassazione teso a denunciarne la violazione”.

Cassazione pen. n. 1260/1996: “Il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Soggetto passivo del reato o persona offesa dal reato è dunque la collettività, che ha interesse all’ordinato e corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale, come inequivocabilmente disvelato dalla collocazione della norma violata nel titolo III — Delitti contro l’amministrazione della giustizia — del Libro II del codice penale, e non già la persona, cui dalla violazione della norma siano derivati danni rilevanti e risarcibili sul piano civile, ma che non è coperta dalla tutela offerta dalla norma predetta in sede penale”.

Considerazioni

-sulla qualità di parte danneggiata o di parte offesa

nel reato di falsa perizia e di falsa testimonianza

Chi scrive è convinto che per il reato di falsa perizia e di falsa testimonianza (e non solo per questi, a dire la verità) considerare solo lo Stato/collettività come parte offesa non fa altro che rendere, in un certo senso e il più delle volte, ‘impuniti’ detti delitti, in quanto a fronte di un’eventuale (frequente a dirla tutta…) richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., a parte il ‘vaglio’ a cui è tenuto il G.I.P. (sempre che, quest’ultimo, non aderisca ‘passivamente’…), chi si opporrebbe per lo Stato/collettività?

Voglio dire chi, o meglio quale ente o associazione -artt. 91 e 92 c.p.p.- (per la collettività, intendo), sostanzialmente, si potrebbe opporre, a parte rarissimi casi, all’eventuale richiesta di archiviazione del P.M., tanto più in considerazione del fatto che alcun ‘avviso’ sarebbe, in tal senso, loro svolto?

Sarebbe auspicabile che per i delitti contro l’amministrazione della giustizia si potesse, unanimamente, considerare, valutando caso per caso le specificità, il privato cittadino danneggiato anche nella qualità di parte offesa, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, fase, per l’appunto, in cui lo ‘stimolo’ alla corretta e pronta azione penale dev’essere pienamente e agevolmente garantito.

Nel caso ci si trovi, come denunciante e parte danneggiata, a doversi opporre a una richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., per uno dei reati qui descritti, sarà corretto avanzare, nell’atto di opposizione (meglio se -sinteticamente- viene già svolto nella medesima denuncia per evitare il mancato avviso…), al vaglio del G.I.P., oltre alle argomentazioni, nel merito, di dissenso verso l’assunto del P.M., anche le ragioni per le quali sarebbe legittimo essere qualificati come parte offesa e non solo danneggiata, ben potendo, dunque, il G.I.P., legittimamente, aderire al citato orientamento minoritario.

La Suprema Corte con sentenza pen. n. 7043/2014 ha osservato che nella fissazione dell’udienza camerale, con notifica all’opponente, è implicita l’ammissibilità dell’opposizione da parte del G.I.P., sicché da quel momento dev’essere garantito alle parti di interloquire sulla richiesta di archiviazione nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p.

Il decreto de plano sull’avanzata richiesta di archiviazione del P.M., del resto, può essere emesso, dal G.I.P., solo al ricorrere delle due concomitanti e distinte condizioni, ovvero che non vi sia un’opposizione ammissibile e che sia immediatamente convinto dell’assunto del P.M., ovvero delle sue esposte ragioni sull’infondatezza della notizia di reato.

Ad ogni buon conto, non vi è alcuna nullità del procedimento camerale in presenza di una parte, dalla giurisprudenza, non ‘unanimamente’ ammessa come parte offesa, non essendo sindacabile tale operato del G.I.P., rilevando unicamente ai fini dell’eventuale ricorso, da parte dell’opponente, in relazione all’eventuale approvata richiesta di archiviazione, del resto il G.I.P. ha tutti i poteri per non archiviare le indagini e per ordinare, in ogni caso, al P.M., le indagini indicate già in atto di denuncia/esposto, potendo, altresì, avere cognizione in merito a quanto, dall’opponente, esposto nell’atto di opposizione e in, eventuali, successivi atti e/o memorie.

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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