L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Con la proposizione della domanda giudiziale, ai sensi del co. 1 dell’art. 2943 c.c. (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo“) scaturisce l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nel senso che si assiste a due effetti:
la citazione a giudizio provoca non solo l’interruzione del termine di prescrizione, ma comporta, quale conseguenza ulteriore e concorrente, anche la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo, e precisamente “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” -ai sensi dell’art. 324 c.p.c.- (cfr. co. 2 dell’art. 2945 c.c.; Cass. civ. n. 28336/11).
Il nuovo termine di prescrizione, dunque, inizierà a decorrere nuovamente solo dopo la definizione, con efficacia di giudicato, del giudizio inerente al diritto di cui trattasi la prescrizione.
-Cass. civ. n. 6293/07: “Agli atti introduttivi del giudizio va riconosciuta efficacia permanente fino alla data in cui intervenga una sentenza…”;
-Cass. civ. n. 24808/05: “Il principio fissato dall’art. 2945 c.c., secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali, questioni processuali di carattere pregiudiziale; ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l’effetto interruttivo protratto di cui all’art. 2945 c.c. anche nell’ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l’improponibilità della domanda”;
-Cass. civ. n. 7270/00: “L’effetto interruttivo permanente dipende dall’atto introduttivo e dal successivo giudizio a norma dell’art. 2945, secondo comma non dev’essere necessariamente eccepito dalla parte interessata. Infatti in tal caso l’effetto interruttivo costituisce un effetto ex lege della domanda e del successivo giudizio, con la conseguenza che è la parte che eccepisce la prescrizione che deve provare l’avvenuto decorso del tempo senza calcolare a questo fine anche il tempo del giudizio”;
-Cass. civ. n. 14243/99: “L‘effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale, purché idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, non solo in merito, ma anche su questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza, difetto di presupposti processuali), ovvero preliminari di merito (prescrizione), in quanto anch’essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale”;
-Cass. civ. n. 10055/95: “L’art. 2945, secondo comma, c.c. attribuisce alla domanda giudiziale effetto interruttivo permanente della prescrizione fin quando il rapporto processuale derivante dall’originario atto di citazione sia mantenuto in vita, negli eventuali diversi gradi in cui il processo si può articolare, mediante la notificazione di atti idonei a determinare l’instaurazione di altrettanti gradi di giudizio”.
Mentre è agevole individuare il momento esatto in cui il fatto illecito si verifica (in questo preciso momento, difatti, sorge il diritto al risarcimento del danno e, contemporaneamente, comincia a decorrere il termine di prescrizione), molto meno agevole potrebbe essere, invece, individuare l’esatto momento in cui si verifica (o si verificano) l’eventuale ulteriore danno -all’originario illecito conseguente e/o correlato- e comincia a decorrere la relativa prescrizione per l’inerente risarcimento.
Questa difficoltà può insorgere a fronte della diversità del tipo di illecito subito.
Difatti, non tutti gli illeciti possono considerarsi ‘statici‘ (ovvero caratterizzati dall’instaurazione di un danno che si realizzi solo in un’unica precisa data e che termini, allo stesso modo, in uno specifico e dato momento).
Può capitare, infatti, che l’illecito sia tale da sviluppare ulteriori e successive conseguenze dannose che possono essere di due tipi:
-delle aggravanti dell’originario fatto illecito (infatti, l’originario danno può aggravarsi nel tempo),
-oppure altri eventi dannosi, autonomi e indipendenti dal primo, ma che non si sarebbero verificati senza il primo originario evento dannoso scatenante.
In materia di risarcimento del danno da illecito, ove si sia di fronte a un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori e nuove conseguenze pregiudizievoli (intese come ulteriori e autonomi danni -rispetto a quello manifestatosi con l’esaurimento dell’azione originaria del responsabile- oggetto di ulteriori insorgenti diritti al risarcimento e ad autonome prescrizioni), il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime, ma, appunto, solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo e un aggravamento del danno già originariamente insorto.
Difatti, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale,
–nel caso di illecito istantaneo, ovvero di un illecito che origina un danno che si esaurisce in un periodo di tempo definito, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno,
-mentre, nel caso di illecito permanente, ovvero di un illecito che origina un danno che si protrae nel tempo e in cui ulteriori e nuovi danni insorgono, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il nuovo danno si è manifestato per la prima volta, e ciò in modo continuo, via via che ogni volta un nuovo danno viene all’esistenza (e che, dunque, in modo continuo e autonomo si prescrivono), e fino alla loro cessazione.
L’art. 2943 c.c. prevede quali atti interruttivi solo:
1- l’atto di inizio di un giudizio;
2- la domanda proposta nel corso di un giudizio;
3- ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio e gli effetti interruttivi sono permanenti, ovvero durano fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio (comb. disp. 2943 1° co. e 2945 2° co.).
-Cass. civ. S.U. civ. n. 1516/16: “…La norma di cui all’art. 2943, primo comma, c.c., stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, nonché dalla domanda proposta nel corso di esso (ibidem, secondo comma). Orbene la domanda nuova – al di fuori dell’ipotesi della contumacia del convenuto, non pertinente al caso in esame – non può che essere notificata al difensore costituito (art. 170, primo comma, cod. proc. civ.), sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell’ambito del processo in corso. In tale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (art. 2945, secondo comma, cod. civ.). L’unica eccezione a tale ulteriore effetto, di natura sospensiva, è costituita dall’estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della stessa parte, che, comunque, fa salvo, l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell’atto di citazione. La Corte d’appello di Lecce ha ritenuto, invece, di escludere entrambi gli effetti, considerando tamquam non esset la domanda proposta con l’atto di appello, in quanto nuova, e perciò inammissibile, in tal modo, ha confuso, però, l’aspetto processuale dell’inammissibilità con quello sostanziale dell’interruzione della prescrizione. Anche la domanda inammissibile, infatti, abbisogna di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale, essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell’attore di esercitare il diritto di credito” (Cfr. Cass. n. 5104/06; 255/06; 3276/14; 19359/07);
-Cass. civ. n. 18570/14 (rv 59599114): “La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l’apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell’individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali”.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Un pensiero riguardo “Legge e Diritto – L’atto di citazione e i suoi effetti ai fini della prescrizione…”
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