Violenza sessuale anche dare un bacio sul collo.
La Cassazione pen. n. 30479/2016 afferma: “la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente ‘sessuale’ dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria”,
che il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. si integra con qualsiasi atto idoneo a soddisfare piaceri o stimoli sessuali, dovendo, unicamente, valutarsi come dati oggettivi,
a- il rifiuto della vittima,
b- la consapevolezza “della natura oggettivamente ‘sessuale’ dell’atto posto in essere” da parte dell’agente,
c- e che l’atto sia idoneo “a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo”, dovendo, a tal riguardo, ritenersi (come nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte in commento) che anche un bacio dato al collo -nelle circostanze di cui al punto a e b– può integrare tale reato, in quanto zona notoriamente erogena.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
Un bacio sul collo violenza sessuale…buon pomeriggio
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Grazie ricambio.
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