Legge e Diritto – La ‘colpa grave’ e/o la ‘malafede’ ex art. 96 c.p.c.

Le conseguenze della ‘colpa grave’ e/o ‘malafede’ -ex art. 96 c.p.c.-, di una parte, nel processo civile.

Le conseguenze della 'colpa grave' e/o 'malafede' -ex art. 96 c.p.c.-, di una parte, nel processo civile. Stefano Ligorio, Articoli su 'Legge e Diritto' e 'brevi note su legge e diritto' di Stefano Ligorio. Cassazione, giurisprudenza, Corte Suprema, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, il risarcimento nel processo civile, il risarcimento del danno, legge, diritto, giustizia, processo civile, processo penale, appello, giudice,
Le conseguenze della ‘colpa grave’ e/o ‘malafede’ -ex art. 96 c.p.c.-, di una parte, nel processo civile.

In sede di udienza per la precisazione delle conclusioni si potrà avanzare la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (e/o integrare la domanda risarcitoria, nel caso sia l’attore ad avanzarla) contro la parte che abbia agito e/o resistito, in giudizio, in evidente ‘colpa grave‘ e/o ‘malafede, deducendo (oltre a ciò che può essere presunto con la comune esperienza in materia di conseguente danno esistenziale) anche l’eventuale specifica -negativa- portata psicologica-esistenziale (con l’allegazione di relativi certificati medici e altro di inerente) che subire e contrastare tutte le, eventuali, dichiarazioni gravemente e reiteratamente non veritiere della parte avversaria abbia comportato (ad es. in forza delle impegnative indagini deduttive e documentali, eventualmente, necessitatesi a fronte dell’opera non veritiera costruita dalla parte avversaria…).

La domanda risarcitoria/sanzionatoria ex art. 96 c.p.c., contro la parte avversa che abbia iniziato o resistito in un processo civile con colpa grave e/o malafede, è svincolata dalle preclusioni assertive operanti nel giudizio di cognizione, in quanto diretta a far valere le conseguenze derivanti dalla risoluzione della controversia, concretizza, infatti, una mera integrazione della originaria domanda formulata dalla parte, e non determina alcuna alterazione del thema decidendum della lite, potendo, dunque, essere avanzata per la prima volta, o aumentata, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n.15964/2009; Cass. n.3941/2002; Corte App. Roma 26.1.2009; Trib. Roma 4.9.2009).

Tale violazione, infatti, si concretizza in uno scorretto esercizio del diritto di agire o di resistere in giudizio, che certamente può realizzarsi solo con il compimento di tutti gli atti che compongono il procedimento di cognizione, in quanto la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, e la portata, solo al termine della fase istruttoria.

Tutta la giurisprudenza di merito e di legittimità è unanime nel dichiarare che la condanna ex art. 96 c.p.c. vada diligentemente valutata, da parte del giudicante, a fronte della specifica gravità, e del reitero, della malafede e colpa grave messe in atto durante il processo civile.

Ai sensi dell’art. 96 c.p.c. co. 1 si può chiedere il danno morale-esistenziale.

Ai sensi dell’art. 96 c.p.c. co. 3 si può chiedere la condanna ad una sanzione.

In merito alla portata della sanzione ai sensi del co. 3 dell’ex art. 96 c.p.c. si veda:

Tribunale di Milano, 25-11-2014, dott. Marcello Piscopo (condanna al quadruplo delle spese di lite -ex art. 6 c.p.c.-);

Tribunale di Padova, sentenza del 10-03-2015, Giudice, dott. Bertola (condanna al quintuplo delle spese di lite -ex art. 96 c.p.c.); Cass. Sez. VI -, ordinanza n. 21570 del 30-11-2012.

Chi scrive ritiene che la disposizione al co. 1 e co. 3, del citato art. 96 c.p.c., sia un ottimo deterrente, studiato dal legislatore, al fine di limitare le iniziative temerarie nel processo civile, tuttavia si osserva, nella pratica, una non corretta, e una poco frequente, applicazione da parte dei giudici, per cui l’auspicio è che in futuro, a tal fine, tale dispositivo trovi una maggiore e una più precisa applicazione.

A tal riguardo sorge anche la precisa necessità di una più attenta e puntuale formulazione -da parte del legale della parte che abbia, in tal senso, fondato interesse- nell’avanzare la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non risparmiandosi, minimamente, nell’esposizione specifica delle oggettive deduzioni di merito.

***

Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

***

Altri articoli sul tema li trovi anche qui.

N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

Stefano Ligorio

Un pensiero riguardo “Legge e Diritto – La ‘colpa grave’ e/o la ‘malafede’ ex art. 96 c.p.c.

I commenti sono chiusi.