La responsabilità professionale dell’avvocato ai sensi degli artt. 2230 (e seguenti), 1176, 1218, 2236, e 2946, del codice civile.

La responsabilità professionale dell’avvocato si fonda sul contratto che lo lega al proprio assistito in virtù del quale si impegna a prestare, in tutta diligenza, competenza, e perizia, la propria opera professionale, sia giudiziale, sia stragiudiziale, in favore del suo cliente.
Questo rapporto è regolato dall’art. 2230 c.c., e seguenti, contenente le norme sul mandato.
La responsabilità professionale dell’avvocato è rubricata, invece, agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c..
Nel dettaglio, l’articolo 1176 c.c., che si occupa della diligenza nell’adempimento, sancisce che: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
L’articolo 1218 c.c., -‘Responsabilità del debitore‘-, dichiara: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Infine, l’articolo 2236, specificatamente dedicato alla responsabilità del prestatore di opera, precisa: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Il diritto al risarcimento del danno non si viene a creare automaticamente in conseguenza di qualsivoglia inadempimento dell’avvocato, dovendosi valutare, sulla base di criteri evidentemente probabilistici, se, in assenza dell’errore commesso, l’esito negativo per l’assistito si sarebbe ugualmente prodotto (v. Cass. n. 297/2015).
La Cassazione n. 1984/2016 ha, inoltre, precisato che: “la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. Cass. n. 2638/2013).
Assume, dunque, rilievo il: “difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all’anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l’appunto, non può essere confuso con l’inadempimento stesso, ma deve essere provato dall’istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell’illecito contrattuale” (Cass. n. 10698/2016).
Per valutare se vi è stata negligenza, o meno, da parte dell’avvocato, bisogna far specifico riferimento non alla mera “diligenza del buon padre di famiglia” (co. 1 dell’art. 1176 c.c.), ma al parametro di cui al co. 2 dell’articolo 1176 c.c. (“…Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”).
In tal senso, la Cassazione n. 2954/2016 precisa che il grado di diligenza richiesto all’avvocato è quello medio ed è in stretta relazione con la natura dell’attività prestata “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell’ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (v. Cass. n. 8470/1995).
L’obbligazione che l’avvocato assume nei confronti del proprio assistito è un’obbligazione di mezzi e non, dunque, di risultato, in quanto volta a svolgere l’incarico, in tutta diligenza, per tentare di raggiungere il risultato sperato, ma non può, e per ovvi motivi, consistere nel doverlo, con certezza, conseguirlo, essendo l’esito dei procedimenti, tra le altre cose, determinato anche da altri elementi, finanche ‘esterni…’.
Ciò significa che il mancato raggiungimento del risultato sperato non potrà essere, di per sé, un indice esclusivo di un avvenuto inadempimento da parte dell’avvocato, circostanza, eventuale, che dovrà, invece, essere precisamente valutata considerando la perizia, la competenza, e la diligenza operate negli atti del processo in essere.
Tipica circostanza di inadempienza -anche grave- è quella relativa all’omesso compimento di atti processuali o notifiche in termini utili (in questo caso la colpa dell’avvocato è evidente, in quanto costituita dal solo fatto di aver lasciato decorrere, inutilmente, i termini): “abbia lasciato trascorrere i termini entro i quali doveva compiere gli atti per i quali aveva ricevuto mandato” (Cass. 2701/1994; Cass. 5322/1993).
La Cassazione n. 25963/2015 -in virtù del fatto che il corretto adempimento del mandato comporta anche lo svolgimento di tutte le attività utili per la tutela dell’assistito- ha statuito che la condotta dell’avvocato, il quale ometta di indicare e/o depositare le prove indispensabili per l’accoglimento della domanda del proprio assistito, configura un grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno, salvo che: “dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di aver svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste” (v. anche Cass. n. 8312/2010).
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da responsabilità professionale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., è di 10 anni, e tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile…
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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