Esibire un falso distintivo è sempre reato.
La Cassazione pen. n. 34894/2016 chiarisce che ai sensi dell’art. 497-ter n. 2 c.p. (“Le pene di cui all’articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente: n. 1. a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione…”), commette sempre reato chi si spaccia per addetto delle forze dell’ordine ed esibisce un falso distintivo, anche se la contraffazione è palesemente grossolana.
Le pene, ai sensi dell’art. 497-bis, co. 1 c.p., vanno da 2 a 5 anni.
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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.
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