(brevi note su legge e diritto) – Esibire un falso distintivo è sempre reato anche se la contraffazione è palesemente grossolana.

Esibire un falso distintivo è sempre reato.

Esibire un falso distintivo è sempre reato anche se la contraffazione è palesemente grossolana.
Esibire un falso distintivo è sempre reato anche se la contraffazione è palesemente grossolana.

La Cassazione pen. n. 34894/2016 chiarisce che ai sensi dell’art. 497-ter n. 2 c.p. (“Le pene di cui all’articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente: n. 1. a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione…”), commette sempre reato chi si spaccia per addetto delle forze dell’ordine ed esibisce un falso distintivo, anche se la contraffazione è palesemente grossolana.

Le pene, ai sensi dell’art. 497-bis, co. 1 c.p., vanno da 2 a 5 anni.

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Stefano Ligorio