Legge e Diritto – Il privato cittadino ha il potere di arrestare…

Il privato cittadino (ai sensi dell’art. 383 c.p.p.) ha il potere di arrestare, in flagranza di reati perseguibili d’ufficio (di cui all’art. 380 c.p.p.), il presunto colpevole.

Il privato cittadino (ai sensi dell'art. 383 c.p.p.) ha il potere di arrestare, in flagranza di reati perseguibili d'ufficio (di cui all'art. 380 c.p.p.), il presunto colpevole. Stefano Ligorio, Articoli su 'Legge e Diritto' e 'brevi note su legge e diritto' di Stefano Ligorio. Cassazione, giurisprudenza, Corte Suprema, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, il risarcimento nel processo civile, il risarcimento del danno, legge, diritto, giustizia, processo civile, processo penale, appello, giudice,
Il privato cittadino (ai sensi dell’art. 383 c.p.p.) ha il potere di arrestare, in flagranza di reati perseguibili d’ufficio (di cui all’art. 380 c.p.p.), il presunto colpevole.

In un tempo in cui, molto spesso, si ‘sollevano’, dal ‘sottobosco’ del popolo, peculiari soggetti ‘urlanti e sbraitanti critiche’ al ruolo delle forze dell’ordine, è bene precisare e chiarire quanto, invece, sia fondamentale l’istituzione della forza di polizia in una Paese civile e democratico.

Preciso subito che le cosiddette ‘mele marce’ è ovvio che vi siano, come vi sono anche in campo medico, legale, giudiziario, insomma in ogni mestiere e lavoro che dir si voglia, ma taluni -‘follemente’- criticano l’istituzione in sé e non, eventualmente, solo il ‘singolo’ soggetto ‘marcio’.

Ciò precisato, preme, allo scrivente, sottolineare, unicamente, il ruolo della forza di polizia in un Paese, il quale vuole mantenere il rispetto della legge e della democrazia istituzionale e sociale.

E’ del tutto evidente come senza la forza deterrente e coattiva della forza di polizia non ci potrebbe essere, né alcun ordine sociale, né alcuna garanzia di rispetto della legge.

Insomma, non vi sarebbe più alcuna garanzia di legalità e di giustizia per nessuno.

Saremmo tutti in balia delle ‘forze delittuose’ individuali e/o organizzate; ognuno potrebbe fare ogni tipo di azione delittuosa e incontrerebbe, semmai, solo l’ostacolo del ‘singolo’ giusto cittadino.

Per cui tale specifico tema, seppur molto attuale nei tempi recenti (per via di alcune reazioni di taluni ai vari DPCM, limitanti alcune libertà individuali, attuati, dal Governo, a fronte della crescita del numero dei contagiati da coronavirus -covid-19-), merita solo questa breve precisazione, essendo troppo ‘folle’, e priva di alcun senso, per dover destare, nel sottoscritto, un interesse più ampio e articolato.

Ora veniamo, piuttosto, al tema dell’articolo. In un Paese davvero civile e democratico, consapevole e rispettoso della legge, non è solo la forza di polizia a dover vigilare e tutelare i diritti dei cittadini, ma ognuno, a seconda delle proprie possibilità culturali/sociali/economiche, dev’essere proiettato in senso costruttivo verso il rispetto di ciò che è comune, cercando, secondo i propri limiti, anche di salvaguardarlo.

Gli agenti di polizia (intesi, ovviamente, come tutti gli addetti delle forze dell’ordine) fanno un mestiere (uno come tanti, in un certo senso), regolarmente retribuito, punto.

Ciò che si deve rilevare, per l’appunto, è che, soprattutto nel nostro paese pieno di cultura corruttiva a tutti i livelli, dev’essere ogni cittadino, oltre che a dover, individualmente, rispettare la legge, anche a dover ‘vigilareaffinché essa venga da tutti rispettata, insomma ‘vigilare…’ non dev’essere inteso come un compito totalmente e completamente esclusivo solo delle forze dell’ordine, le quali, per l’appunto, sono quel che sono, e fanno quel che fanno, a mero titolo ‘lavorativo’, anche se con la ‘garanzia’ che l’istituzione in sé comporta.

Quello che si vuol dire è che ogni cittadino ha il diritto, ma anche il dovere morale e civico, di essere, con lungimiranza, prudenza, e consapevolezza, ‘addetto’ a vigilare sull’altrui rispetto della legge, a garanzia e tutela della propria comunità.

Attenzione non vi è un obbligo legale, ma solo di tipo morale e civico.

In fin dei conti, ogni giorno, spesso senza nemmeno esserne del tutto coscienti, costruiamo, con le nostre azioni, il futuro dei nostri figli, e dei nostri nipoti, nella società che verrà e che altro non sarà che quella che noi stessi avremo per loro ‘preparata’, ovvero che stiamo già preparando.

La legge in un Paese civile e democratico è fondamentale, e gli addetti -per mestiere- al rispetto di essa lo sono altrettanto, ma ciò che culturalmente fa la differenza evolutiva è che ‘addetti’ a vigilare sull’altrui rispetto della legge lo siano un po’ tutti i cittadini.

La legge in un Paese democratico è, ‘fondamentalmente’, giusta, perché livellata, anche nel tempo, in forza del dettame democratico/sociale costituito sui principi dei diritti e dei doveri, della dignità, e del rispetto, nell’uguaglianza di tutti i cittadini.

Ma la legge è pur sempre opera dell’uomo, della cultura, della morale, e dei limiti evolutivi, del tempo, per cui non ci si deve scandalizzare, almeno non più di tanto, se talune leggi possono essere, nel principio, anche erronee o poco giuste, in quanto ciò che rileva è che siano frutto, e che siano nate, in virtù del potere democratico del popolo e, dunque, per questo solo, vanno pienamente rispettate, nel pieno e totale diritto però -sempre e comunque- di poterle criticare anche aspramente e fattivamente, anche attivandosi, individualmente o collettivamente, a tal fine.

Starà ai più consapevoli e conoscitori del diritto, nei tempi e nei modi che di volta in volta giungono o che giungeranno, aggiustarne, come frequentemente avviene, il tiro di talune, ma pur sempre democraticamente.

Per cui la ‘lotta’ per il diritto, per il rispetto della legge, e per una giustizia sempre più giusta, spetta a chi sia in grado di operarla, ovvero a chi sia cosciente e consapevole sul da farsi, avendone anche le capacità.

A tutti i comuni cittadini, invece, l’opera, a cui sono deputati, è assai più semplice, ovvero rispettare la legge e ‘vigilare’, individualmente, affinché anche dagli altri sia rispettata.

Sarà, come detto, obbligo morale e civico, di ogni coscienzioso cittadino segnalare, ma con lungimiranza e prudenza, all’autorità giudiziaria, anche con un semplice esposto, ipotesi di reato commessi da taluni, tanto più se gravi.

Non a caso vi è un articolo del codice di procedura penale (art. 383 c.p.p.) che affida ad ogni privato cittadino il potere di effettuare un ‘arresto’, in flagranza di reato, per delitti perseguibili d’ufficio di cui vi è elenco all’art. 380 c.p.p.

Se un comune privato cittadino ha, per legge, questo potere coattivo, immaginate quant’altro ancora possa fare, per il bene della propria comunità, uno che sia capace, competente, e coscienzioso, in tal senso.

Difatti, è pienamente legittimo e va convalidato l’arresto, in flagranza di reato, effettuato dal privato cittadino, avvenuto ai sensi dell’art. 383 del codice di procedura penale: tale articolo autorizza, infatti, ogni persona, ma solo per i delitti perseguibili d’ufficio di cui vi è elenco all’art. 380 c.p.p., a procedere individualmente all’arresto in flagranza (Cassazione pen. n. 13094/2018).

Nei casi espressamente previsti dall’art. 380 c.p.p. che disciplina l’arresto obbligatorio da parte dell’agente di polizia, il potere di arresto, se trattasi di uno dei delitti perseguibili d’ufficio ivi rubricati, spetta, facoltativamente, anche al comune cittadino.

In tale ipotesi, il privato cittadino, deve tuttavia al più presto consegnare l’arrestato alle forze di polizia, unitamente alle cose costituenti il corpo del reato.

Attenzione, il preciso elenco dei delitti perseguibili d’ufficio, per cui un privato cittadino può effettuare un arresto, in flagranza, è tassativo, ovvero riguarda solo quelli precisamente elencati nel citato art. 380 c.p.p.

Inoltre, la consegna dell’arrestato alla polizia giudiziaria deve avvenire senza ritardo, non essendo prevista alcuna possibilità di trattenerlo oltre il tempo a ciò strettamente necessario, perché altrimenti si commetterebbe il reato di sequestro di persona.

Si è perfettamente consapevoli che non tutti i cittadini possano essere in grado (o possano avere la specifica volontà o propensione di volerlo fare ‘operativamente’, anche perché non esente da eventuali pericoli di sorta per la propria persona) di ‘arrestare’ taluno presunto colpevole nell’eventualità di flagranza di uno dei reati perseguibili d’ufficio di cui all’art. 380 c.p.p., ma ciò che si deve rilevare è l’importanza del siffatto potere che la legge ha voluto dare al singolo privato cittadino, il quale, in alternativa potrà anche solo semplicemente prodigarsi ad assumere i dettagli della eventuale circostanza delittuosa e del presunto colpevole, di modo che, successivamente, l’organo giudiziario, intervenendo, ne sia avvantaggiato a titolo fattuale e probatorio, del resto, odiernamente, con i telefonini che tutti abbiamo è molto agevole e semplice poter registrare, e/o videoregistrare, le ipotetiche circostanze delittuose che dovessero capitarci dinnanzi o che peggio dovessero interessarci personalmente.

Si legga quanto segue, per avere ulteriore chiarezza, nel merito:

Art. 383 c.p.p.:

co. 1 Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

co. 2 La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia”.

Ecco per quali reati perseguibili di ufficio il cittadino comune può procedere all’arresto (ai sensi del su esposto e citato art. 383 c.p.p.) in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p. :

co. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque e’ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

co. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque e’ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e’ stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

(a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e’ stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.

e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione e’ diretta alla commissione di piu’ delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i), del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale…”.

Per comprendere meglio quanto qui argomentato, in seno al contenuto del su citato art. 383 c.p.p., si riportano alcune interessanti statuizioni della Cassazione penale:

Cassazione pen. n. 10958/2005: L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale”. (Cfr. anche Cassazione pen. n. 4751/2000).

Cassazione pen. n. 48332/2018: In tema di arresto in flagranza da parte dei privati, la consegna dell’arrestato alla polizia giudiziaria deve avvenire senza ritardo, non essendo prevista alcuna possibilità di trattenimento da parte dei privati oltre il tempo strettamente necessario, al fine di evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato”.

Cassazione pen. n. 1603/1993: La ratio del secondo comma dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia”.

Cassazione pen. n. 9464/1995: In tema di esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 c.p., nella nozione di diritto scriminante rientra ogni potere giuridico di agire, quale che sia la relativa denominazione adottata; così nella facoltà d’arresto da parte dei privati, di cui all’art. 242 c.p.p. 1930 (ripetuto nell’art. 383 del codice vigente), in cui più che un vero e proprio diritto soggettivo, deve considerarsi sussistente un diritto potestativo, poiché la legge attribuisce l’esercizio di una potestas ordinariamente riservata agli organi dello Stato, al privato, il quale può espletarlo con i limiti propri assegnati all’analogo potere statuale. Pertanto, con il potere di arresto è connesso il potere-dovere di inseguimento dell’arrestando datosi alla fuga, e, nel concreto svolgimento dell’inseguimento, operato in flagranza, non possono applicarsi le rigorose norme del codice della strada, ma soltanto i canoni della prudenza e della diligenza secondo il criterio della culpa lata: diversamente opinando, si finirebbe col riconoscere al fuggitivo una sostanziale impunità, poiché è evidente che quest’ultimo durante la fuga non osserva le norme del codice della strada”.

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Il libro di Stefano Ligorio: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili- (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

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N.B. Stefano Ligorio è anche autore di un libro dal titolo: ‘IL RISARCIMENTO NEL PROCESSO CIVILE -errori da evitare, e rimedi esperibili– (Guida Pratica alla luce del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, e della Giurisprudenza in materia)’.

Stefano Ligorio